Ordinanza 270/2000 (ECLI:IT:COST:2000:270)
Massima numero 25493
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
06/07/2000; Decisione del
06/07/2000
Deposito del 11/07/2000; Pubblicazione in G. U. 19/07/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Procedimento per decreto - Emissione del decreto penale di condanna e decreto di citazione a giudizio (a seguito di opposizione a decreto penale di condanna) - Mancata previsione del previo invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio - Asserito, ingiustificato, trattamento dell'imputato sottoposto al rito per decreto, con lesione delle garanzie difensive - Sopravvenuta nuova disciplina processuale con complessivo mutamento del quadro normativo di riferimento - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Processo penale - Procedimento per decreto - Emissione del decreto penale di condanna e decreto di citazione a giudizio (a seguito di opposizione a decreto penale di condanna) - Mancata previsione del previo invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio - Asserito, ingiustificato, trattamento dell'imputato sottoposto al rito per decreto, con lesione delle garanzie difensive - Sopravvenuta nuova disciplina processuale con complessivo mutamento del quadro normativo di riferimento - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Testo
Restituzione degli atti ai giudici rimettenti perche' valutino - alla luce dello 'ius superveniens' rappresentato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 (che ha introdotto una complessiva modifica della disciplina processuale assunta ad oggetto o comunque a premessa delle censure) - la perdurante rilevanza delle questioni di legittimita' costituzionale rispettivamente dell'art. 459 cod. proc. pen. e degli artt. 461, 464 e 555 cod. proc. pen., censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parti in cui il primo con riferimento alla richiesta di emissione di decreto penale di condanna e gli altri con riguardo al decreto di citazione a giudizio emesso in seguito di opposizione a decreto penale di condanna non prevedono l'obbligo di effettuare preventivamente l'invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio a norma dell'art. 375, comma 3, cod. proc. pen. L.T.
Restituzione degli atti ai giudici rimettenti perche' valutino - alla luce dello 'ius superveniens' rappresentato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 (che ha introdotto una complessiva modifica della disciplina processuale assunta ad oggetto o comunque a premessa delle censure) - la perdurante rilevanza delle questioni di legittimita' costituzionale rispettivamente dell'art. 459 cod. proc. pen. e degli artt. 461, 464 e 555 cod. proc. pen., censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parti in cui il primo con riferimento alla richiesta di emissione di decreto penale di condanna e gli altri con riguardo al decreto di citazione a giudizio emesso in seguito di opposizione a decreto penale di condanna non prevedono l'obbligo di effettuare preventivamente l'invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio a norma dell'art. 375, comma 3, cod. proc. pen. L.T.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte