Sentenza 271/2000 (ECLI:IT:COST:2000:271)
Massima numero 25494
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GUIZZI  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  06/07/2000;  Decisione del  06/07/2000
Deposito del 12/07/2000; Pubblicazione in G. U. 19/07/2000
Massime associate alla pronuncia:  25495


Titolo
Tribunali militari - Giurisdizione in tempo di pace - Limiti costituzionali - Riferibilità della giurisdizione militare ai soli reati militari commessi da appartenenti alle forze armate.

Testo
Secondo l'orientamento consolidato nella giurisprudenza costituzionale, l'art. 103, terzo comma, della Costituzione, nel consentire una giurisdizione dei tribunali militari anche in tempo di pace, non pone, in loro favore, una competenza inderogabile in confronto del giudice ordinario; ne' l'avverbio <>, utilizzato dall'art. 103, identifica il carattere esclusivo di una riserva, ma sta ad esprimere l'esigenza che la giurisdizione militare in tempo di pace sia rigorosamente circoscritta entro limiti invalicabili, nel senso che essa riguarda solo i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate. Mentre non vale l'inverso: la giurisdizione ordinaria, non incontrando per il tempo di pace limiti di tal genere, ben puo' essere preferita dal legislatore concorrendo interessi valutati non irragionevolmente come preminenti. - v. sentenze n. 78/1989 e n. 207/1987.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 103  co. 3

Altri parametri e norme interposte