Sentenza 271/2000 (ECLI:IT:COST:2000:271)
Massima numero 25495
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GUIZZI - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
06/07/2000; Decisione del
06/07/2000
Deposito del 12/07/2000; Pubblicazione in G. U. 19/07/2000
Massime associate alla pronuncia:
25494
Titolo
Obiezione di coscienza - Reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza - Attribuzione alla cognizione del giudice ordinario - Lamentata deroga, priva di giustificazione, alla giurisdizione del giudice militare, con disparità di trattamento rispetto al reato di mancanza alla chiamata e lesione del principio del giudice naturale - Esercizio non irragionevole della discrezionalità legislativa - Non fondatezza della questione.
Obiezione di coscienza - Reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza - Attribuzione alla cognizione del giudice ordinario - Lamentata deroga, priva di giustificazione, alla giurisdizione del giudice militare, con disparità di trattamento rispetto al reato di mancanza alla chiamata e lesione del principio del giudice naturale - Esercizio non irragionevole della discrezionalità legislativa - Non fondatezza della questione.
Testo
Non contrasta con l'art. 103, terzo comma, della Costituzione, la scelta del legislatore di sottrarre alla cognizione del giudice militare il reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza, riservandolo alla cognizione del giudice ordinario, con la evidente finalita' di unificare sul piano della giurisdizione l'intero fenomeno dell'obiezione e di conferire alle manifestazioni della coscienza un unitario statuto giurisdizionale, destinato ad esercitare la propria capacita' di attrazione tutte le volte in cui tali diritti vengano comunque evocati dal cittadino per resistere alla richiesta di adempiere all'obbligo di prestare il servizio militare. Tale scelta rientra appieno nella discrezionalita' del legislatore e non puo' reputarsi irragionevole, dal momento che la disposizione costituzionale non contiene alcuna clausola di riserva esclusiva di giurisdizione a favore dei tribunali militari in tempo di pace e non proibisce al legislatore di estendere la giurisdizione del giudice ordinario quando sussistano interessi valutati non irragionevolmente come preminenti. Ne' possono ritenersi violati gli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione. Per il primo profilo, vale infatti la considerazione che la diversita' di trattamento, sul piano della giurisdizione, dei reati di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza e di quelli di mancanza alla chiamata non e' priva di un fondamento giustificativo, ravvisabile, appunto, nell'esigenza di approntare uno statuto giurisdizionale unitario per il fenomeno dell'obiezione di coscienza; per il secondo, vale l'argomento che i militari che incorrono nel reato di rifiuto del servizio militare, non vengono distolti dal loro giudice naturale, poiche' per essi, a seguito della nuova disciplina dell'obiezione di coscienza, giudice naturale e' il giudice ordinario. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 103, terzo comma, della Costituzione. - V. anche sentenza n. 113/1986 in tema di limiti costituzionali alla giurisdizione dei tribunali militari e di parallelo riconoscimento della giurisdizione ordinaria. - Sulla protezione dei diritti della coscienza, in particolare, sentenza n. 43 del 1997.
Non contrasta con l'art. 103, terzo comma, della Costituzione, la scelta del legislatore di sottrarre alla cognizione del giudice militare il reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza, riservandolo alla cognizione del giudice ordinario, con la evidente finalita' di unificare sul piano della giurisdizione l'intero fenomeno dell'obiezione e di conferire alle manifestazioni della coscienza un unitario statuto giurisdizionale, destinato ad esercitare la propria capacita' di attrazione tutte le volte in cui tali diritti vengano comunque evocati dal cittadino per resistere alla richiesta di adempiere all'obbligo di prestare il servizio militare. Tale scelta rientra appieno nella discrezionalita' del legislatore e non puo' reputarsi irragionevole, dal momento che la disposizione costituzionale non contiene alcuna clausola di riserva esclusiva di giurisdizione a favore dei tribunali militari in tempo di pace e non proibisce al legislatore di estendere la giurisdizione del giudice ordinario quando sussistano interessi valutati non irragionevolmente come preminenti. Ne' possono ritenersi violati gli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione. Per il primo profilo, vale infatti la considerazione che la diversita' di trattamento, sul piano della giurisdizione, dei reati di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza e di quelli di mancanza alla chiamata non e' priva di un fondamento giustificativo, ravvisabile, appunto, nell'esigenza di approntare uno statuto giurisdizionale unitario per il fenomeno dell'obiezione di coscienza; per il secondo, vale l'argomento che i militari che incorrono nel reato di rifiuto del servizio militare, non vengono distolti dal loro giudice naturale, poiche' per essi, a seguito della nuova disciplina dell'obiezione di coscienza, giudice naturale e' il giudice ordinario. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 103, terzo comma, della Costituzione. - V. anche sentenza n. 113/1986 in tema di limiti costituzionali alla giurisdizione dei tribunali militari e di parallelo riconoscimento della giurisdizione ordinaria. - Sulla protezione dei diritti della coscienza, in particolare, sentenza n. 43 del 1997.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 103
co. 3
Costituzione
art. 25
co. 1
Altri parametri e norme interposte