Sentenza 272/2000 (ECLI:IT:COST:2000:272)
Massima numero 25496
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  06/07/2000;  Decisione del  06/07/2000
Deposito del 12/07/2000; Pubblicazione in G. U. 19/07/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Imputati minorenni - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Preclusione anche nell'ipotesi in cui l'imputato sia divenuto maggiorenne nelle more del giudizio - Lamentata irragionevolezza nonché asserito, deteriore, trattamento degli imputati minorenni, rispetto agli imputati maggiorenni al momento del fatto - Non fondatezza della questione.

Testo
La scelta del legislatore di escludere espressamente l'operativita' nel processo penale minorile dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, anche nei confronti degli imputati che siano divenuti maggiorenni nel corso del giudizio, non e' censurabile per ingiustificato e deteriore trattamento riservato all'imputato minorenne rispetto all'imputato maggiorenne al momento del fatto; essa trova, infatti, la sua ragione giustificatrice, non tanto nella mancanza di maturita' e di capacita' di valutazione del minore in ordine alla scelta del rito, quanto nel ponderato bilanciamento operato dal legislatore, tra le esigenze di economia processuale connesse al c.d. patteggiamento e la peculiarita' del modello di giustizia minorile adottato nell'ordinamento italiano, indirizzato al recupero del minore e alla tutela della sua personalita' e, dunque, caratterizzato da obiettivi pedagogico-rieducativi piuttosto che retributivo-punitivi. Ne' l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta - considerate le sue caratteristiche - puo' essere posto sullo stesso piano delle misure di favore specificamente previste nel procedimento penale a carico di imputati minorenni. Peraltro, cio' non ostacola la possibilita' che il legislatore, nella sua discrezionalita', preveda, tra gli epiloghi anticipati del procedimento nei confronti dei minorenni, forme di accordo sulla misura della pena, compatibilmente con i principi e le finalita' dell'attuale sistema della giustizia penale minorile. Ne', infine, puo' ritenersi precluso, dai precedenti penali o giudiziari, il ricorso, ove ne sussistano i presupposti, alle altre forme speciali di definizione anticipata del procedimento minorile. Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. - v. anche sentenza n. 135/1995 per un'analoga questione. - v., per la specificita' del modello della giustizia penale minorile, sentenze n. 433/1997, nn. 135 e 125/1995, n. 125/1992, n. 206/1987, n. 122/1983.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte