Sentenza 273/2000 (ECLI:IT:COST:2000:273)
Massima numero 25497
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MIRABELLI - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
06/07/2000; Decisione del
06/07/2000
Deposito del 12/07/2000; Pubblicazione in G. U. 19/07/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Regione liguria - Sanità - Personale del servizio sanitario regionale, in esubero - Attivazione di corsi-concorsi di riqualificazione professionale - Prospettata violazione della norma principio della legge statale che riserva allo stato la competenza legislativa in materia di stato giuridico del personale sanitario - Sopravvenuta abrogazione della disposizione espressamente richiamata dalla norma impugnata - Cessazione della materia del contendere.
Regione liguria - Sanità - Personale del servizio sanitario regionale, in esubero - Attivazione di corsi-concorsi di riqualificazione professionale - Prospettata violazione della norma principio della legge statale che riserva allo stato la competenza legislativa in materia di stato giuridico del personale sanitario - Sopravvenuta abrogazione della disposizione espressamente richiamata dalla norma impugnata - Cessazione della materia del contendere.
Testo
E' cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione Liguria riapprovata il 3 marzo 1998, impugnata per aver disposto e consentito alle Aziende sanitarie regionali l'attivazione di corsi-concorso di riqualificazione professionale del personale del servizio sanitario, in violazione della norma principio (art. 47 della legge n. 833 del 1978) la quale attribuisce allo Stato la competenza legislativa in materia di stato giuridico del personale sanitario. Sono venuti meno, infatti, i motivi della controversia e non sopravvive alcun interesse delle parti ad una pronunzia della Corte, a seguito della sopravvenuta abrogazione dell'art. 30 della legge regionale n. 42 del 1994, cui rinvia l'art. 1 della legge impugnata; abrogazione che rende inoperante la legge medesima, in quanto ne' sarebbe possibile la sua promulgazione nel testo attuale che farebbe inammissibilmente rivivere una disposizione in ordine alla quale il Consiglio regionale ha espresso una inequivoca volonta' abrogativa, ne' e' ipotizzabile una promulgazione parziale della legge, con espunzione dal testo del richiamo all'articolo abrogato, essendo il Presidente della Regione Liguria privo del potere di promulgazione parziale.
E' cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione Liguria riapprovata il 3 marzo 1998, impugnata per aver disposto e consentito alle Aziende sanitarie regionali l'attivazione di corsi-concorso di riqualificazione professionale del personale del servizio sanitario, in violazione della norma principio (art. 47 della legge n. 833 del 1978) la quale attribuisce allo Stato la competenza legislativa in materia di stato giuridico del personale sanitario. Sono venuti meno, infatti, i motivi della controversia e non sopravvive alcun interesse delle parti ad una pronunzia della Corte, a seguito della sopravvenuta abrogazione dell'art. 30 della legge regionale n. 42 del 1994, cui rinvia l'art. 1 della legge impugnata; abrogazione che rende inoperante la legge medesima, in quanto ne' sarebbe possibile la sua promulgazione nel testo attuale che farebbe inammissibilmente rivivere una disposizione in ordine alla quale il Consiglio regionale ha espresso una inequivoca volonta' abrogativa, ne' e' ipotizzabile una promulgazione parziale della legge, con espunzione dal testo del richiamo all'articolo abrogato, essendo il Presidente della Regione Liguria privo del potere di promulgazione parziale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
legge 23/12/1978
n. 833
art. 47