Sentenza 92/2022 (ECLI:IT:COST:2022:92)
Massima numero 44875
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMATO - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
08/03/2022; Decisione del
08/03/2022
Deposito del 12/04/2022; Pubblicazione in G. U. 13/04/2022
Titolo
Edilizia e urbanistica - In genere - Riqualificazione urbana - Norme della Regione Abruzzo - Misure premiali, mediante delibera comunale, per interventi di ristrutturazione, ampliamento, demolizione e ricostruzione di edifici residenziali e non residenziali - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio della tutela del paesaggio e della competenza esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio - Possibile interpretazione conforme a Costituzione - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 090001).
Edilizia e urbanistica - In genere - Riqualificazione urbana - Norme della Regione Abruzzo - Misure premiali, mediante delibera comunale, per interventi di ristrutturazione, ampliamento, demolizione e ricostruzione di edifici residenziali e non residenziali - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio della tutela del paesaggio e della competenza esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio - Possibile interpretazione conforme a Costituzione - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 090001).
Testo
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost. - dell'art. 19, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 29 del 2020, secondo cui il Comune può adottare, con specifica e motivata delibera, misure premiali per la riqualificazione urbana realizzata attraverso interventi di ristrutturazione, ampliamento, demolizione e ricostruzione di edifici residenziali e non residenziali. L'omesso richiamo alla legge reg. Abruzzo n. 49 del 2012, le cui previsioni mirano a salvaguardare la compatibilità degli interventi di riqualificazione con le prescrizioni poste a tutela del paesaggio, non può essere interpretato come una deroga, in difetto di esplicite indicazioni di segno contrario, tanto più necessarie in ragione di fondamentali esigenze di certezza e del rango primario degli interessi coinvolti. (Precedente: S. 124/2021 - mass. 43936).
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost. - dell'art. 19, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 29 del 2020, secondo cui il Comune può adottare, con specifica e motivata delibera, misure premiali per la riqualificazione urbana realizzata attraverso interventi di ristrutturazione, ampliamento, demolizione e ricostruzione di edifici residenziali e non residenziali. L'omesso richiamo alla legge reg. Abruzzo n. 49 del 2012, le cui previsioni mirano a salvaguardare la compatibilità degli interventi di riqualificazione con le prescrizioni poste a tutela del paesaggio, non può essere interpretato come una deroga, in difetto di esplicite indicazioni di segno contrario, tanto più necessarie in ragione di fondamentali esigenze di certezza e del rango primario degli interessi coinvolti. (Precedente: S. 124/2021 - mass. 43936).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
13/10/2020
n. 29
art. 19
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 9
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte