Sentenza 276/2000 (ECLI:IT:COST:2000:276)
Massima numero 25502
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  06/07/2000;  Decisione del  06/07/2000
Deposito del 13/07/2000; Pubblicazione in G. U. 19/07/2000
Massime associate alla pronuncia:  25501  25503  25504


Titolo
Lavoro (controversie in materia di) - Tentativo di conciliazione - Indicazione nella domanda dei termini della controversia - Ritenuta necessità di tale indicazione solo per le controversie di lavoro con la pubblica amministrazione e non anche per quelle di lavoro privato - Omessa verifica da parte del giudice ''a quo'' della possibilità di diversa interpretazione - Manifesta inammissibilita' della questione.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 410 cod. proc. civ., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 36 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e 19 d.lgs. 29 ottobre 1998 n. 387, impugnato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, per il tentativo obbligatorio di conciliazone relativo alle controversie sui rapporti di lavoro privato di cui all'art. 409 cod. proc. civ., non prevede che la richiesta della conciliazione contenga l'esposizione sommaria dei fatti, a differenza di quanto stabilito dall'art. 69bis, comma 3, lett. c), d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, con riferimento alla corrispondente richiesta relativa alle controversie relative ai rapporti di impiego "privatizzato" con la pubblica amministrazione. Il giudice rimettente, infatti, ha omesso di verificare la possibilita' di interpretare la disposizione impugnata nel senso che considerare implicita in essa la previsione della indicazione dei termini della controversia in modo non dissimile da quanto previsto dalla norma invocata come 'tertium comparationis". L.T.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte