Sentenza 276/2000 (ECLI:IT:COST:2000:276)
Massima numero 25504
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
06/07/2000; Decisione del
06/07/2000
Deposito del 13/07/2000; Pubblicazione in G. U. 19/07/2000
Titolo
Lavoro (controversie in materia di) - Procedimento monitorio - Mancata inclusione nell'elenco dei procedimenti sottratti al tentativo obbligatorio di conciliazione - Presupposto interpretativo erroneo - Non fondatezza della questione.
Lavoro (controversie in materia di) - Procedimento monitorio - Mancata inclusione nell'elenco dei procedimenti sottratti al tentativo obbligatorio di conciliazione - Presupposto interpretativo erroneo - Non fondatezza della questione.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 412bis cod.proc.civ., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 39 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non inserisce il procedimento monitorio nell'elenco dei procedimenti sottratti al tentativo obbligatorio di conciliazione. Il presupposto interpretativo da cui muovono i giudici rimettenti e', infatti, erroneo in quanto il tentativo obbligatorio di conciliazione e' strutturalmente legato ad un processo fondato fin dall'inizio sul contraddittorio sicche' appare incongruo interpretare la disposizione impugnata nel senso che essa preveda l'assoggettamento al suddetto tentativo di un procedimento in cui il contraddittorio e' differito, come il procedimento monitorio. L.T.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 412bis cod.proc.civ., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 39 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non inserisce il procedimento monitorio nell'elenco dei procedimenti sottratti al tentativo obbligatorio di conciliazione. Il presupposto interpretativo da cui muovono i giudici rimettenti e', infatti, erroneo in quanto il tentativo obbligatorio di conciliazione e' strutturalmente legato ad un processo fondato fin dall'inizio sul contraddittorio sicche' appare incongruo interpretare la disposizione impugnata nel senso che essa preveda l'assoggettamento al suddetto tentativo di un procedimento in cui il contraddittorio e' differito, come il procedimento monitorio. L.T.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte