Ordinanza 277/2000 (ECLI:IT:COST:2000:277)
Massima numero 25505
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
06/07/2000; Decisione del
06/07/2000
Deposito del 13/07/2000; Pubblicazione in G. U. 19/07/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Ingiunzione (procedimento per) - Crediti derivanti da contratto (nella specie, vantati da un'azienda municipalizzata) - Applicabilità della procedura speciale per la riscossione delle entrate patrimoniali dello stato - Ritenuta posizione di privilegio in ordine alla prova a favore dell'amministrazione ingiungente - Lamentata, non giustificata, equiparazione di crediti da imposta e crediti da contratto - Necessità della verifica di un'interpretazione conforme a costituzione - Manifesta infondatezza della questione.
Ingiunzione (procedimento per) - Crediti derivanti da contratto (nella specie, vantati da un'azienda municipalizzata) - Applicabilità della procedura speciale per la riscossione delle entrate patrimoniali dello stato - Ritenuta posizione di privilegio in ordine alla prova a favore dell'amministrazione ingiungente - Lamentata, non giustificata, equiparazione di crediti da imposta e crediti da contratto - Necessità della verifica di un'interpretazione conforme a costituzione - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1908 n. 797 trasfuso nell'art. 1 del r.d. 14 aprile 1910 n. 639, censurato [<>] sul presupposto interpretativo che nel procedimento di ingiunzione, regolato dalla disposizione denunciata, l'ingiunto assuma la veste di attore, in senso sostanziale, con le necessarie conseguenze in ordine all'onere della prova. E' possibile, infatti, una interpretazione diversa, e costituzionalmente compatibile, della predetta norma (condivisa anche dalla piu' recente giurisprudenza di legittimita'), secondo cui nel giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale, il cui oggetto e' la domanda diretta all'accertamento dell'illegittimita' della pretesa fatta valere con l'ingiunzione, l'opponente assume, invece, la veste di attore [solo] in senso formale, con la conseguenza che tutti gli elementi dell'obbligazione, anche nell'ipotesi in cui questa abbia natura tributaria, vanno allegati e provati dall'amministrazione ingiungente, mentre all'opponente medesimo spetta l'onere di allegazione e prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o etintivi di detta obbligazione, secondo il criterio generale dell'art. 2697 del codice civile. E cio', appunto, esclude in radice la fondatezza della questione avuto riguardo al cosolidato principio per cui, nella doverosa previa ricerca di una soluzione ermeneutica idonea a superare i dubbi di costituzionalita', ove piu' interpretazioni della stessa norma siano del pari possibili, il giudice e' tenuto ad adottare quella conforme al dettato costituzionale.
Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1908 n. 797 trasfuso nell'art. 1 del r.d. 14 aprile 1910 n. 639, censurato [<
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte