Ordinanza 278/2000 (ECLI:IT:COST:2000:278)
Massima numero 25507
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GUIZZI  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  06/07/2000;  Decisione del  06/07/2000
Deposito del 13/07/2000; Pubblicazione in G. U. 19/07/2000
Massime associate alla pronuncia:  25506


Titolo
Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (invim) - Omessa o ritardata presentazione della dichiarazione - Trattamento sanzionatorio indifferenziato - Asserito contrasto con i criteri direttivi della legge delega - Questione già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, in tema di graduazione delle sanzioni relative alle ipotesi del ritardo e della omissione della dichiarazione INVIM, riproposta sotto il profilo della violazione dell'art. 76 della Costituzione, in relazione ai criteri dell'art. 10, secondo comma, numero 11, della legge n. 825 del 1971. Non e' dato, infatti, comprendere come la pronunzia auspicata dal giudice 'a quo', - volta ad equiparare situazioni che risultano obiettivamente diverse, come questa Corte non ha mancato gia' di rilevare (con la sentenza n. 84 del 1989) - possa risultare atta a realizzare un adeguamento della disposizione ai criteri della legge di delega, posto che essa frustrerebbe, invece, quell'obiettivo primario di rapidita' nell'espletamento di quegli obblighi, cui sono connessi il potere di accertamento dell'ufficio tributario e, in definitiva, la piu' solerte riscossione delle imposte, principale fonte di risorse finanziarie dello Stato. Obiettivo proprio in ragione del quale e' gia' stata ritenuta (tra l'altro nell'ordinanza n. 418 del 1987) rispettata, da parte della disposizione denunciata, la direttiva contenuta nella legge delega circa <>.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  09/10/1971  n. 825  art. 10    co. 2  n. 11