Ordinanza 279/2000 (ECLI:IT:COST:2000:279)
Massima numero 25508
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
06/07/2000; Decisione del
06/07/2000
Deposito del 13/07/2000; Pubblicazione in G. U. 19/07/2000
Massime associate alla pronuncia:
25509
Titolo
Ordinanza di rimessione - Principio di autosufficienza - Elementi per valutare la rilevanza della questione - Desumibilità dagli atti del giudizio ''a quo'' - Esclusione.
Ordinanza di rimessione - Principio di autosufficienza - Elementi per valutare la rilevanza della questione - Desumibilità dagli atti del giudizio ''a quo'' - Esclusione.
Testo
Per il principio di c.d. autosufficienza della ordinanza di rimessione, gli elementi per apprezzare la rilevanza della questione vanno in quella esplicitati, non potendo gli stessi essere desunti da un esame diretto degli atti del giudizio 'a quo'. (cfr. ordinanze nn. 242, 300 del 1999)
Per il principio di c.d. autosufficienza della ordinanza di rimessione, gli elementi per apprezzare la rilevanza della questione vanno in quella esplicitati, non potendo gli stessi essere desunti da un esame diretto degli atti del giudizio 'a quo'. (cfr. ordinanze nn. 242, 300 del 1999)
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte