Edilizia e urbanistica - In genere - Patrimonio edilizio pubblico - Norme della Regione Abruzzo - Immobili pubblici oggetto di alienazione - Libera facoltà di passaggio tra diverse destinazioni d'uso - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio della tutela del paesaggio, della competenza esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio nonché dei principi fondamentali in materia di governo del territorio - Ius superveniens modificativo della norma impugnata, medio tempore non applicata - Cessazione della materia del contendere. (Classif. 090001).
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, commi secondo, lett. s), e terzo, Cost. - dell'art. 18, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 29 del 2020 che, nella sua formulazione originaria, con riguardo agli immobili pubblici oggetto di alienazione attribuisce la libera facoltà di realizzare il passaggio tra diverse destinazioni d'uso. Lo ius superveniens di cui all'art. 19, comma 7, lett. a), della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2021 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i mutamenti di destinazione d'uso non soltanto non sono «sempre» consentiti, ma che sono altresì subordinati al rispetto delle pertinenti prescrizioni dell'art. 23-ter t.u. edilizia. Le modificazioni apportate dal legislatore regionale sono satisfattive delle pretese del ricorrente e si deve ritenere che la disposizione impugnata, nel limitato tempo della sua vigenza (dal 17 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020), non abbia prodotto gli effetti lesivi paventati dalla difesa statale. (Precedenti: S. 42/2021 - mass. 43698).