Ordinanza 279/2000 (ECLI:IT:COST:2000:279)
Massima numero 25509
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
06/07/2000; Decisione del
06/07/2000
Deposito del 13/07/2000; Pubblicazione in G. U. 19/07/2000
Massime associate alla pronuncia:
25508
Titolo
Previdenza e assistenza - Contributi previdenziali - Azione di ripetizione delle somme indebitamente versate in sede di condono - Esclusione di interessi sulle somme dovute da parte degli enti impositori - Questione concernente norma sopravvenuta nel corso del giudizio ''a quo'' - Difetto palese di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilita'.
Previdenza e assistenza - Contributi previdenziali - Azione di ripetizione delle somme indebitamente versate in sede di condono - Esclusione di interessi sulle somme dovute da parte degli enti impositori - Questione concernente norma sopravvenuta nel corso del giudizio ''a quo'' - Difetto palese di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilita'.
Testo
Manifesta inammissibilita' - per apoditticita' e mera apparenza della motivazione sulla rilevanza - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 81, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Con l'assumere, espressamente la superfluita' della indicazione, nell'ordinanza di rimessione, di elementi individuativi della controversia che la Corte potrebbe direttamente desumere dall'esame degli atti del processo, il giudice rimettente ha sostanzialmente, infatti eluso, l'obbligo della motivazione, in relazione al principio di necessaria autosufficienza dell'ordinanza di rimessione (V. massima A).
Manifesta inammissibilita' - per apoditticita' e mera apparenza della motivazione sulla rilevanza - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 81, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Con l'assumere, espressamente la superfluita' della indicazione, nell'ordinanza di rimessione, di elementi individuativi della controversia che la Corte potrebbe direttamente desumere dall'esame degli atti del processo, il giudice rimettente ha sostanzialmente, infatti eluso, l'obbligo della motivazione, in relazione al principio di necessaria autosufficienza dell'ordinanza di rimessione (V. massima A).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte