Sentenza 281/2000 (ECLI:IT:COST:2000:281)
Massima numero 25500
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
06/07/2000; Decisione del
06/07/2000
Deposito del 14/07/2000; Pubblicazione in G. U. 19/07/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Regione piemonte - Tutela dell'ambiente e della salute - Smaltimento di rifiuti - Divieto di smaltimento presso discariche regionali di rifiuti pericolosi di provenienza extraregionale - Violazione dei principi fondamentali della legislazione statale - Illegittimità costituzionale.
Regione piemonte - Tutela dell'ambiente e della salute - Smaltimento di rifiuti - Divieto di smaltimento presso discariche regionali di rifiuti pericolosi di provenienza extraregionale - Violazione dei principi fondamentali della legislazione statale - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 18, comma 1, della legge della Regione Piemonte 13 aprile 1995, n. 59, che impone il divieto di smaltimento nelle discariche regionali dei rifiuti pericolosi di provenienza extraregionale, in quanto tale divieto viola i principi fondamentali della legislazione statale, contenuti nel decreto legislativo n. 22 del 1997 - interpretati in coerenza con i principi della normativa comunitaria in materia -; dimostrandosi irrazionale e in contrasto con le finalita' di protezione dell'ambiente e della salute umana, le quali debbono ispirare, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, anche la disciplina regionale della gestione di rifiuti. Occorre considerare, infatti, che, a differenza dei rifiuti urbani non pericolosi, per i quali e' pienamente applicabile il criterio dell'autosufficienza - anche sotto il profilo del divieto di smaltimento di quelli extraregionali - in quanto l'ambito territoriale ottimale per il loro smaltimento, coincidente con quello della regione di produzione, e' logicamente limitato e predeterminabile, per i rifiuti pericolosi, tenendo conto della loro specificita' e del fatto che per essi non appare pretederminabile un ambito territoriale ottimale, quale potrebbe essere, in astratto, quello regionale, si deve invece ritenere concorrente il diverso criterio della specializzazione dell'impianto di smaltimento, integrato comunque dal criterio della prossimita', considerato il contesto geografico, in modo da ridurre, il piu' possibile, il rischio ambientale derivante dalla movimentazione dei rifiuti. - v. anche sentenza n. 196/1998.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 18, comma 1, della legge della Regione Piemonte 13 aprile 1995, n. 59, che impone il divieto di smaltimento nelle discariche regionali dei rifiuti pericolosi di provenienza extraregionale, in quanto tale divieto viola i principi fondamentali della legislazione statale, contenuti nel decreto legislativo n. 22 del 1997 - interpretati in coerenza con i principi della normativa comunitaria in materia -; dimostrandosi irrazionale e in contrasto con le finalita' di protezione dell'ambiente e della salute umana, le quali debbono ispirare, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, anche la disciplina regionale della gestione di rifiuti. Occorre considerare, infatti, che, a differenza dei rifiuti urbani non pericolosi, per i quali e' pienamente applicabile il criterio dell'autosufficienza - anche sotto il profilo del divieto di smaltimento di quelli extraregionali - in quanto l'ambito territoriale ottimale per il loro smaltimento, coincidente con quello della regione di produzione, e' logicamente limitato e predeterminabile, per i rifiuti pericolosi, tenendo conto della loro specificita' e del fatto che per essi non appare pretederminabile un ambito territoriale ottimale, quale potrebbe essere, in astratto, quello regionale, si deve invece ritenere concorrente il diverso criterio della specializzazione dell'impianto di smaltimento, integrato comunque dal criterio della prossimita', considerato il contesto geografico, in modo da ridurre, il piu' possibile, il rischio ambientale derivante dalla movimentazione dei rifiuti. - v. anche sentenza n. 196/1998.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 05/02/1997
n. 22
art. 0
regolamento cee 01/02/1993
n. 259
art. 0
direttiva CEE 18/03/1991
n. 156
art. 0
direttiva CEE 12/12/1991
n. 689
art. 0
direttiva CEE 20/12/1994
n. 62
art. 0