Sentenza 282/2000 (ECLI:IT:COST:2000:282)
Massima numero 25512
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  06/07/2000;  Decisione del  06/07/2000
Deposito del 14/07/2000; Pubblicazione in G. U. 19/07/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Regione campania - Parchi e riserve naturali - Procedimento di istituzione dell'area protetta (parco regionale dei campi flegrei) - Formulazione di osservazioni e proposte da parte degli enti territoriali interessati nei confronti dei decreti istitutivi - Omessa previsione di forme di partecipazione al procedimento ovvero dello strumento (previsto dalla legge- Quadro) della conferenza, per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'area protetta - Violazione dei principi fondamentali della materia stabiliti dal legislatore statale - Illegittimità costituzionale.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 22 della legge-quadro sulle aree protette, n. 394 del 1991, l'art. 6 della legge della Regione Campania 1 settembre 1993, n. 33, il quale, nel disciplinare l'istituzione delle aree naturali protette nella Regione, prevede che, sentito il comitato regionale per tali aree, vengano istituiti parchi e riserve naturali con decreti temporanei del Presidente della giunta da notificarsi agli enti territoriali interessati, cui e' consentito, entro trenta giorni, di formulare "osservazioni e proposte". La norma, infatti, si discosta dal predetto art. 22 della legge n. 394 del 1991 sia per l'omessa previsione di forme di partecipazione degli enti locali territorialmente coinvolti nell'istituzione dell'area naturale protetta sia per l'omessa previsione dello strumento della conferenza, specificamente incluso dal legislatore statale tra i principi fondamentali della materia. A.M.M.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte

legge  06/12/1991  n. 394  art. 22