Ordinanza 285/2000 (ECLI:IT:COST:2000:285)
Massima numero 25515
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  06/07/2000;  Decisione del  06/07/2000
Deposito del 14/07/2000; Pubblicazione in G. U. 19/07/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Imposta di registro - Fondi inedificabili utilizzati per la coltivazione di cava - Rettifica di valore da parte degli uffici - Preclusione - Lamentata disparità di trattamento, rispetto ai fondi edificabili - Erroneo presupposto interpretativo assunto dal rimettente - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 52, comma 4, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui preclude la rettifica da parte dell'ufficio del registro, sul valore dei suoli forniti di rendita catastale, inedificabili, ma utilizzabili per coltivazione di cava. Infatti, in base ad una corretta interpretazione della normativa sull'imposta di cui trattasi, che tenga conto, come peraltro avrebbe dovuto considerare il giudice rimettente, dell'art. 18 del regio decreto n. 1572 del 1931, l'applicazione dell'istituto della c.d. valutazione automatica e' esclusa quanto le risultanze catastali non corrispondano alla effettiva e giuridica destinazione del terreno, anche se il contribuente non abbia avuto cura di denunciare la variazione.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  26/04/1986  n. 131  art. 52  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte