Ordinanza 287/2000 (ECLI:IT:COST:2000:287)
Massima numero 25517
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  06/07/2000;  Decisione del  06/07/2000
Deposito del 14/07/2000; Pubblicazione in G. U. 19/07/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Imposta di registro - Valore degli immobili iscritti a catasto - Determinazione - Ritenuta carenza di criteri oggettivi, applicabili a tutti i contribuenti - Lamentata disparità di trattamento, priva di giustificazione, tra i contribuenti, a seconda che dispongano o meno della rendita catastale dei loro beni - Questione già decisa nel senso della manifesta infondatezza - Assenza di motivi nuovi - Manifesta infondatezza.

Testo
Manifesta infondatezza, in quanto la questione e' stata gia' dichiarata manifestamente infondata ne' sono stati addotti dal giudice rimettente motivi che possano indurre la Corte a modificare il proprio orientamento, della questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 52, comma 4 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto determinerebbe una ingiustificata disparita' di trattamento tra i contribuenti che dispongano di una rendita catastale dei loro beni e quelli che non ne dispongano.

- v. le ordinanze nn. 582/1989, 789/1988 e 586/1987.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  26/04/1986  n. 131  art. 52  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte