Ordinanza 288/2000 (ECLI:IT:COST:2000:288)
Massima numero 25518
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
06/07/2000; Decisione del
06/07/2000
Deposito del 14/07/2000; Pubblicazione in G. U. 19/07/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Impiego pubblico - Personale addetto alle cancellerie e segreterie giudiziarie - Indennità giudiziaria, prevista per i magistrati, e attribuita 'ex lege' a detto personale - Interpretazione autentica della disposizione di legge attributiva dell'indennità, quanto alla misura - Mancata previsione del meccanismo di adeguamento, già previsto per i magistrati - Lamentata, ingiustificata, disparita' di trattamento - Questione già oggetto di pronunce di rigetto - Sopravvenuta legge di modifica - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Impiego pubblico - Personale addetto alle cancellerie e segreterie giudiziarie - Indennità giudiziaria, prevista per i magistrati, e attribuita 'ex lege' a detto personale - Interpretazione autentica della disposizione di legge attributiva dell'indennità, quanto alla misura - Mancata previsione del meccanismo di adeguamento, già previsto per i magistrati - Lamentata, ingiustificata, disparita' di trattamento - Questione già oggetto di pronunce di rigetto - Sopravvenuta legge di modifica - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Testo
Restituzione degli atti al giudice rimettente perche' riesamini, alla luce dell'art. 1 della intervenuta legge 10 ottobre 1996, n. 525, la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221, a norma del quale - cosi' come interpretato dall'art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 - la corresponsione al personale addetto alle cancellerie e alle segreterie giudiziarie dell'indennita' stabilita per i magistrati dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e' da considerarsi nella misura vigente al 1 gennaio 1988, senza cioe' l'adozione anche del meccanismo di adeguamento triennale previsto per i magistrati.
- v. le precedenti decisioni sulla stessa questione, di cui alla sentenza n. 15/1995 e alle ordinanze nn. 98/1995, 451/1995, n. 33/1996 e 167/1996.
Restituzione degli atti al giudice rimettente perche' riesamini, alla luce dell'art. 1 della intervenuta legge 10 ottobre 1996, n. 525, la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221, a norma del quale - cosi' come interpretato dall'art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 - la corresponsione al personale addetto alle cancellerie e alle segreterie giudiziarie dell'indennita' stabilita per i magistrati dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e' da considerarsi nella misura vigente al 1 gennaio 1988, senza cioe' l'adozione anche del meccanismo di adeguamento triennale previsto per i magistrati.
- v. le precedenti decisioni sulla stessa questione, di cui alla sentenza n. 15/1995 e alle ordinanze nn. 98/1995, 451/1995, n. 33/1996 e 167/1996.
Atti oggetto del giudizio
legge
22/06/1988
n. 221
art. 1
co. 0
legge
24/12/1993
n. 537
art. 3
co. 61
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte