Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Norme della Regione Abruzzo - Possibile installazione, in deroga alla disciplina del t.u. edilizia, di manufatti leggeri su aree private per un periodo non superiore a due anni a partire dalla comunicazione di inizio lavori (CIL) - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio - Ius superveniens modificativo della norma impugnata, medio tempore non applicata - Cessazione della materia del contendere. (Classif. 090005).
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale -promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 25, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 29 del 2020 che, nella sua formulazione originaria, consente l'installazione, in deroga alla disciplina del t.u. edilizia, di manufatti leggeri su aree private per un periodo non superiore a due anni a partire dalla comunicazione di inizio lavori (CIL). Lo ius superveniens di cui all'art. 19, comma 7, lett. c), della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2021 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'installazione di tali manufatti temporanei è consentita soltanto per un periodo di 180 giorni e comunque fino al termine dello stato di emergenza connesso alla diffusione pandemica da COVID-19, e fatta salva l'acquisizione del relativo titolo abilitativo nel rispetto del t.u. edilizia. Le modificazioni apportate dal legislatore regionale sono satisfattive delle pretese del ricorrente e si deve ritenere che la disposizione impugnata, nel limitato tempo della sua vigenza (dal 17 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020), non abbia prodotto gli effetti lesivi paventati dalla difesa statale.