Ordinanza 289/2000 (ECLI:IT:COST:2000:289)
Massima numero 25519
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  06/07/2000;  Decisione del  06/07/2000
Deposito del 14/07/2000; Pubblicazione in G. U. 19/07/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Ordinamento penitenziario - Permessi-premio - Procedimento di reclamo al tribunale di sorveglianza - Ritenuta inapplicabilità delle norme del codice di procedura penale (artt. 666 e 678) prescriventi, per il procedimento di esecuzione, l'avviso all'interessato e al difensore dell'udienza in camera di consiglio, con un termine per comparire - Prospettata, irragionevole, disparità di trattamento tra detenuti, con lesione del diritto alla difesa e del contraddittorio, nonché del principio della funzione rieducativa della pena - Omessa considerazione del diverso indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità - Erroneo presupposto interpretativo assunto dal rimettente - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 236, comma 2 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, 30 'bis', comma quarto e 30 'ter', comma settimo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, censurati - in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione - nella parte in cui, nel fissare il termine (di dieci giorni dalla ricezione del reclamo) entro il quale il tribunale di sorveglianza deve provvedere in ordine all'impugnazione dell'interessato in materia di permessi premio, non consentirebbero di applicare gli artt. 666 e 678 cod. proc. pen. (che, per il procedimento di esecuzione, prevedono che sia dato avviso all'interessato e al suo difensore della udienza in camera di consiglio, con un termine per comparire). Va, infatti, osservato che il rimettente, nel sollevare la questione, muove da un presupposto interpretativo erroneo in quanto non tiene conto del piu' recente orientamento della giurisprudenza di legittimita' secondo cui il reclamo proposto dal detenuto in materia di permessi premio davanti al tribunale di sorveglianza deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti, con le forme stabilite dagli artt. 666 e 678 cod. proc. pen.

- ord. n. 45 del 1999 ove e' stato affermato il principio secondo cui la ritenuta applicabilita' degli artt. 666 e 678 cod. proc. pen. al procedimento di reclamo in materia di permessi premio deriva dalla necessita' di rinvenire nel sistema regole che assicurino, in una delle forme possibili, il diritto di difesa e il contraddittorio.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale 1988 (disp. att.)    n.   art. 236  co. 2

legge  26/07/1975  n. 354  art. 30  co. 4

legge  26/07/1975  n. 354  art. 30  co. 7

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte