Ordinanza 290/2000 (ECLI:IT:COST:2000:290)
Massima numero 25520
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
06/07/2000; Decisione del
06/07/2000
Deposito del 14/07/2000; Pubblicazione in G. U. 19/07/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Reati in materia tributaria - Contrabbando doganale - Possibilità di definizione in via amministrativa, con estinzione del reato - Ritenuta discrezionalita' dell'amministrazione nel procedere a tale definizione - Conseguente, lamentata, violazione del principio di eguaglianza nonché del principio di legalita' e di indefettibilita' della tutela giurisdizionale - Sopravvenuta depenalizzazione del reato - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Reati in materia tributaria - Contrabbando doganale - Possibilità di definizione in via amministrativa, con estinzione del reato - Ritenuta discrezionalita' dell'amministrazione nel procedere a tale definizione - Conseguente, lamentata, violazione del principio di eguaglianza nonché del principio di legalita' e di indefettibilita' della tutela giurisdizionale - Sopravvenuta depenalizzazione del reato - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Testo
Restituzione degli atti al giudice rimettente perche' verifichi - alla luce dello 'ius superveniens' rappresentato dall'art. 25 del d.lgs. 30 dicembre 1997, n. 507 che ha depenalizzato il reato di contrabbando doganale (di cui all'art. 282, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) allorche' l'ammontare dei dovuti diritti di confine non superi lire sette milioni e non ricorrano talune circostanze aggravanti (indicate dall'art. 295, secondo comma, dello stesso d.P.R.) - la perdurante rilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 334 del d.P.R. n. 43 del 1973 cit., in relazione dell'art. 282 del medesimo d.P.R., censurato, in riferimento agli artt. 3, 25, 101, 111 e 113 della Costituzione, nella parte in cui prevede che per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa l'amministrazione doganale possa del tutto discrezionalmente consentire all'interessato di definire la vicenda in via amministrativa, con conseguente estinzione del reato.
Precedenti: - ord. n. 124 del 2000 in materia di restituzione atti per 'ius superveniens'.
Restituzione degli atti al giudice rimettente perche' verifichi - alla luce dello 'ius superveniens' rappresentato dall'art. 25 del d.lgs. 30 dicembre 1997, n. 507 che ha depenalizzato il reato di contrabbando doganale (di cui all'art. 282, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) allorche' l'ammontare dei dovuti diritti di confine non superi lire sette milioni e non ricorrano talune circostanze aggravanti (indicate dall'art. 295, secondo comma, dello stesso d.P.R.) - la perdurante rilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 334 del d.P.R. n. 43 del 1973 cit., in relazione dell'art. 282 del medesimo d.P.R., censurato, in riferimento agli artt. 3, 25, 101, 111 e 113 della Costituzione, nella parte in cui prevede che per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa l'amministrazione doganale possa del tutto discrezionalmente consentire all'interessato di definire la vicenda in via amministrativa, con conseguente estinzione del reato.
Precedenti: - ord. n. 124 del 2000 in materia di restituzione atti per 'ius superveniens'.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
23/01/1973
n. 43
art. 334
co. 0
decreto del Presidente della Repubblica
23/01/1973
n. 43
art. 282
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte