Ordinanza 291/2000 (ECLI:IT:COST:2000:291)
Massima numero 25521
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
06/07/2000; Decisione del
06/07/2000
Deposito del 14/07/2000; Pubblicazione in G. U. 19/07/2000
Massime associate alla pronuncia:
25522
Titolo
Sanzioni amministrative - Sanzioni in materia di tributi locali - Immediata ricorribilità al giudice dei diritti - Esclusione, a differenza di quanto previsto dalla precedente normativa - Impossibilità, da parte del ricorrente, di adempiere nella misura ridotta - Conseguente, lamentata, disparita' di trattamento, con violazione del diritto alla tutela giurisdizionale e del principio del giudice naturale - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Sanzioni amministrative - Sanzioni in materia di tributi locali - Immediata ricorribilità al giudice dei diritti - Esclusione, a differenza di quanto previsto dalla precedente normativa - Impossibilità, da parte del ricorrente, di adempiere nella misura ridotta - Conseguente, lamentata, disparita' di trattamento, con violazione del diritto alla tutela giurisdizionale e del principio del giudice naturale - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilita' - per difetto di motivazione sulla rilevanza - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, comma 3, e 5 del d.lgs. 5 giugno 1998, n. 203 e degli artt. 18 e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, censurati - in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 113 della Costituzione - nella parte in cui non prevedono che il cittadino, a fronte della notifica di atti irrogativi di sanzioni amministrative in materia di tributi locali, possa immediatamente ricorrere al giudice naturale dei diritti, differendo tale possibilita' ad un tempo futuro e indeterminato, diversamente da quanto disposto dalla precedente normativa.
Manifesta inammissibilita' - per difetto di motivazione sulla rilevanza - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, comma 3, e 5 del d.lgs. 5 giugno 1998, n. 203 e degli artt. 18 e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, censurati - in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 113 della Costituzione - nella parte in cui non prevedono che il cittadino, a fronte della notifica di atti irrogativi di sanzioni amministrative in materia di tributi locali, possa immediatamente ricorrere al giudice naturale dei diritti, differendo tale possibilita' ad un tempo futuro e indeterminato, diversamente da quanto disposto dalla precedente normativa.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/11/1981
n. 689
art. 18
co. 0
legge
24/11/1981
n. 689
art. 22
co. 0
decreto legislativo
05/06/1998
n. 203
art. 4
co. 3
decreto legislativo
05/06/1998
n. 203
art. 5
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte