Ordinanza 291/2000 (ECLI:IT:COST:2000:291)
Massima numero 25521
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  06/07/2000;  Decisione del  06/07/2000
Deposito del 14/07/2000; Pubblicazione in G. U. 19/07/2000
Massime associate alla pronuncia:  25522


Titolo
Sanzioni amministrative - Sanzioni in materia di tributi locali - Immediata ricorribilità al giudice dei diritti - Esclusione, a differenza di quanto previsto dalla precedente normativa - Impossibilità, da parte del ricorrente, di adempiere nella misura ridotta - Conseguente, lamentata, disparita' di trattamento, con violazione del diritto alla tutela giurisdizionale e del principio del giudice naturale - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilita' - per difetto di motivazione sulla rilevanza - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, comma 3, e 5 del d.lgs. 5 giugno 1998, n. 203 e degli artt. 18 e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, censurati - in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 113 della Costituzione - nella parte in cui non prevedono che il cittadino, a fronte della notifica di atti irrogativi di sanzioni amministrative in materia di tributi locali, possa immediatamente ricorrere al giudice naturale dei diritti, differendo tale possibilita' ad un tempo futuro e indeterminato, diversamente da quanto disposto dalla precedente normativa.

Atti oggetto del giudizio

legge  24/11/1981  n. 689  art. 18  co. 0

legge  24/11/1981  n. 689  art. 22  co. 0

decreto legislativo  05/06/1998  n. 203  art. 4  co. 3

decreto legislativo  05/06/1998  n. 203  art. 5  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte