Ordinanza 291/2000 (ECLI:IT:COST:2000:291)
Massima numero 25522
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  06/07/2000;  Decisione del  06/07/2000
Deposito del 14/07/2000; Pubblicazione in G. U. 19/07/2000
Massime associate alla pronuncia:  25521


Titolo
Sanzioni amministrative - Sanzioni in materia di tributi locali - Normativa applicabile - Reintroduzione, con efficacia retroattiva, delle disposizioni già sostituite con precedenti decreti legislativi del governo - Lamentata irragionevolezza della disciplina - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilita' - per difetto di motivazione sulla rilevanza - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, comma 3, e 5 del d.lgs. 5 giugno 1998, n. 203 censurati, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, nella parte in cui, con riguardo al procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di tributi locali, hanno reintrodotto, per di piu' con efficacia retroattiva, la vecchia normativa di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 che, per la fattispecie considerata, era stata sostituita dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, 18 dicembre 1997, n. 472 e 18 dicembre 1997, n. 473.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  05/06/1998  n. 203  art. 4  co. 3

decreto legislativo  05/06/1998  n. 203  art. 5  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte