Sentenza 292/2000 (ECLI:IT:COST:2000:292)
Massima numero 25532
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  11/07/2000;  Decisione del  11/07/2000
Deposito del 17/07/2000; Pubblicazione in G. U. 19/07/2000
Massime associate alla pronuncia:  25531  25533  25534  25535  25536  25537  25685


Titolo
Giustizia amministrativa - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Cognizione delle controversie in materia di servizi pubblici - Ritenuto eccesso di delega ovvero prospettata mancata definizione dell'oggetto della delega, da parte della legge delegante, nonché irragionevolezza della stessa legge, con effetti negativi sulla tutela giurisdizionale - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilita', per irrilevanza, della questione con la quale il giudice amministrativo rimettente, avendo riconosciuto di non avere 'potestas iudicandi' sotto il profilo della giurisdizione, purtuttavia censura l'art. 33, comma 2, lett. f) del decreto legislativo n. 80 del 1998 che, in materia di pubblici servizi, devolve la cognizione delle controversie concernenti i <> al giudice ordinario.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  31/03/1998  n. 80  art. 33  co. 1

legge  15/03/1997  n. 59  art. 11  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77  co. 1

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte