Sentenza 292/2000 (ECLI:IT:COST:2000:292)
Massima numero 25534
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  11/07/2000;  Decisione del  11/07/2000
Deposito del 17/07/2000; Pubblicazione in G. U. 19/07/2000
Massime associate alla pronuncia:  25531  25532  25533  25535  25536  25537  25685


Titolo
Giustizia amministrativa - Riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo - Controversie in materia di servizi pubblici - Diritti patrimoniali conseguenziali - Delega legislativa al governo - Prospettata mancanza di predeterminazione dell'oggetto della delega e dei criteri direttivi - Non fondatezza della questione.

Testo
La legge 15 marzo 1997 n. 59 delegando il Governo a ridefinire i confini tra giurisdizione ordinaria e amministrativa nella materia dei servizi pubblici, ha attribuito un compito sufficientemente determinato, che non esigeva ulteriori precisazioni di dettaglio. Invero, la valutazione di conformita' di una legge di delega all'art. 76 della Costituzione - secondo cui "l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato ed oggetti definiti" - non puo' prescindere dalle finalita' ispiratrici della delega e dal suo complessivo contenuto normativo, sicche' l'esigenza della determinazione di principi e criteri direttivi e della definizione dell'oggetto della delega e' tanto meno pressante quanto piu' delimitato e specifico e' il compito affidato al legislatore delegato. E dunque non e' fondata la censura di incostituzionalita' rivolta all'art. 11, comma 4, lett. g) della legge n. 59 del 1997, per mancata predeterminazione dell'oggetto della delega e dei criteri direttivi in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

legge  15/03/1997  n. 59  art. 11  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte