Sentenza 292/2000 (ECLI:IT:COST:2000:292)
Massima numero 25535
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
11/07/2000; Decisione del
11/07/2000
Deposito del 17/07/2000; Pubblicazione in G. U. 19/07/2000
Titolo
Giustizia amministrativa - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Istituzione di tale giurisdizione in materia di pubblici servizi, in luogo dell'estensione della cognizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno - Eccesso del potere legislativo esercitato, rispetto ai limiti della delega conferita - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Giustizia amministrativa - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Istituzione di tale giurisdizione in materia di pubblici servizi, in luogo dell'estensione della cognizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno - Eccesso del potere legislativo esercitato, rispetto ai limiti della delega conferita - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 33, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 80 del 1998, nella parte in cui, eccedendo palesemente i limiti della delega posti dall'art. 11, comma 4, lett. g) della legge n. 59 del 1997, ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutta la materia dei pubblici servizi, e non si e' limitato ad estendere la giurisdizione amministrativa - nei limiti in cui essa, in base alla disciplina vigente, gia' conosceva di quella materia, sia a titolo di legittimita' che in via esclusiva - alle controversie concernenti i diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 33, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 80 del 1998, nella parte in cui, eccedendo palesemente i limiti della delega posti dall'art. 11, comma 4, lett. g) della legge n. 59 del 1997, ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutta la materia dei pubblici servizi, e non si e' limitato ad estendere la giurisdizione amministrativa - nei limiti in cui essa, in base alla disciplina vigente, gia' conosceva di quella materia, sia a titolo di legittimita' che in via esclusiva - alle controversie concernenti i diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
31/03/1998
n. 80
art. 33
co. 1
decreto legislativo
31/03/1998
n. 80
art. 33
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 15/03/1997
n. 59
art. 11
co. 4 lett. g)