Sentenza 292/2000 (ECLI:IT:COST:2000:292)
Massima numero 25536
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
11/07/2000; Decisione del
11/07/2000
Deposito del 17/07/2000; Pubblicazione in G. U. 19/07/2000
Titolo
Giustizia amministrativa - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Istituzione della giurisdizione in materia di pubblici servizi - Concessione dei servizi - Controversie per pretese nascenti dal rapporto di concessione - Eccesso del potere legislativo esercitato, rispetto ai limiti della delega conferita - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di altri profili.
Giustizia amministrativa - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Istituzione della giurisdizione in materia di pubblici servizi - Concessione dei servizi - Controversie per pretese nascenti dal rapporto di concessione - Eccesso del potere legislativo esercitato, rispetto ai limiti della delega conferita - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di altri profili.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80, il quale devolvendo alla giurisdizione esclusiva sulle concessioni di servizi anche le controversie concernenti indennita', canoni ed altri corrispettivi, ha ecceduto i limiti della delega, trattandosi di controversie inerenti a pretese direttamente nascenti dal rapporto di concessione e quindi non riconducibili alla nozione di diritti patrimoniali conseguenziali. Ed essendo venuta meno l'estensione della giurisdizione esclusiva all'intera materia dei pubblici servizi - per effetto della dichiarazione di incostituzionalita' - resta conseguentemente assorbita la censura rivolta allo stesso articolo 33, comma 2, lett. f), sotto il profilo della mancata ricomprensione nella giurisdizione esclusiva dei "rapporti individuali di utenza con soggetti privati".
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80, il quale devolvendo alla giurisdizione esclusiva sulle concessioni di servizi anche le controversie concernenti indennita', canoni ed altri corrispettivi, ha ecceduto i limiti della delega, trattandosi di controversie inerenti a pretese direttamente nascenti dal rapporto di concessione e quindi non riconducibili alla nozione di diritti patrimoniali conseguenziali. Ed essendo venuta meno l'estensione della giurisdizione esclusiva all'intera materia dei pubblici servizi - per effetto della dichiarazione di incostituzionalita' - resta conseguentemente assorbita la censura rivolta allo stesso articolo 33, comma 2, lett. f), sotto il profilo della mancata ricomprensione nella giurisdizione esclusiva dei "rapporti individuali di utenza con soggetti privati".
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
31/03/1998
n. 80
art. 33
co. 2
decreto legislativo
31/03/1998
n. 80
art. 33
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 103
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte
legge 15/03/1997
n. 59
art. 11
co. 4 lettera g)