Sentenza 293/2000 (ECLI:IT:COST:2000:293)
Massima numero 25538
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
11/07/2000; Decisione del
11/07/2000
Deposito del 17/07/2000; Pubblicazione in G. U. 26/07/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Stampa - Reati commessi a mezzo della stampa - Pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante, atte a turbare il comune sentimento della morale - Lamentata, indebita, limitazione della libertà di stampa nonche' violazione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza e del principio di tassatività e determinatezza delle fattispecie penali - Non fondatezza della questione.
Stampa - Reati commessi a mezzo della stampa - Pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante, atte a turbare il comune sentimento della morale - Lamentata, indebita, limitazione della libertà di stampa nonche' violazione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza e del principio di tassatività e determinatezza delle fattispecie penali - Non fondatezza della questione.
Testo
L'art. 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nella parte in cui vieta l'utilizzazione di stampati idonei a "turbare il comune sentimento della morale", va letto alla luce dell'art. 2 della Costituzione e, in particolare, del valore del rispetto della persona umana, che anima tale disposizione: infatti, solo quando la soglia dell'attenzione della comunita' civile e' colpita negativamente, e offesa, dalla pubblicazione di scritti o immagini, con particolari impressionanti o raccapriccianti, lesivi della dignita' di ogni essere umano, e percio' avvertibili dall'intera collettivita', scatta la reazione dell'ordinamento. La norma, non e' quindi inficiata, sotto il profilo di costituzionalita', dalla liberta' di pensiero, in quanto e' concepita come presidio del valore fondamentale della dignita' umana, nella cui tutela, peraltro, trova il suo limite, sicche' appare escluso anche il pericolo di arbitrarie dilatazioni della fattispecie. Detto valore permea di se' il diritto positivo e deve dunque incidere sull'interpretazione di quella parte della norma stessa che evoca il comune sentimento della morale. Non e' pertanto fondata, in riferimento agli artt. 3, 21, sesto comma, e 25 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.
L'art. 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nella parte in cui vieta l'utilizzazione di stampati idonei a "turbare il comune sentimento della morale", va letto alla luce dell'art. 2 della Costituzione e, in particolare, del valore del rispetto della persona umana, che anima tale disposizione: infatti, solo quando la soglia dell'attenzione della comunita' civile e' colpita negativamente, e offesa, dalla pubblicazione di scritti o immagini, con particolari impressionanti o raccapriccianti, lesivi della dignita' di ogni essere umano, e percio' avvertibili dall'intera collettivita', scatta la reazione dell'ordinamento. La norma, non e' quindi inficiata, sotto il profilo di costituzionalita', dalla liberta' di pensiero, in quanto e' concepita come presidio del valore fondamentale della dignita' umana, nella cui tutela, peraltro, trova il suo limite, sicche' appare escluso anche il pericolo di arbitrarie dilatazioni della fattispecie. Detto valore permea di se' il diritto positivo e deve dunque incidere sull'interpretazione di quella parte della norma stessa che evoca il comune sentimento della morale. Non e' pertanto fondata, in riferimento agli artt. 3, 21, sesto comma, e 25 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.
Atti oggetto del giudizio
legge
08/02/1948
n. 47
art. 15
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 21
co. 6
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte