Sentenza 294/2000 (ECLI:IT:COST:2000:294)
Massima numero 25523
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
11/07/2000; Decisione del
11/07/2000
Deposito del 17/07/2000; Pubblicazione in G. U. 26/07/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Ufficio di testimone - Incompatibilità con l'ufficio di testimone per le persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede - Applicabilità nell'ipotesi di reato di calunnia susseguente a denuncia dell'originario denunciato - Prospettata, irrazionale, equiparazione di situazioni diverse, nonché compromissione del libero convincimento del giudice - Erroneita' della premessa posta a base delle censure - Non fondatezza della questione.
Processo penale - Ufficio di testimone - Incompatibilità con l'ufficio di testimone per le persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede - Applicabilità nell'ipotesi di reato di calunnia susseguente a denuncia dell'originario denunciato - Prospettata, irrazionale, equiparazione di situazioni diverse, nonché compromissione del libero convincimento del giudice - Erroneita' della premessa posta a base delle censure - Non fondatezza della questione.
Testo
La disciplina prevista dal codice di procedura penale in materia di incompatiblita' rispetto all'ufficio di testimone e di valutazione delle dichiarazioni rese dal coimputato, dalla persona imputata in un procedimento connesso ovvero dall'imputato di reato probatoriamente collegato, nell'ipotesi di pluralita' di procedimenti penali, deve essere interpretata con criteri di particolare rigore escludendo qualsiasi ampliamento su base analogica, in quanto essa costituisce un'eccezione alle regole generali dettate dallo stesso codice in materia di assunzione dell'ufficio di testimone. Nell'ambito di questa disciplina eccezionale la assunzione e la valutazione delle dichiarazioni rese dagli imputati di reato probatoriamente collegato a quello per il quale si procede - cui e' stato esteso il regime previsto per le altre due ipotesi dianzi descritte - in tanto puo' ritenersi razionalmente giustificata in quanto il contrasto di interessi che e' al suo fondamento possa ritenersi in concreto - e dunque in atto - sussistente. Eventualita' questa che non ricorre nelle ipotesi in cui tale contrasto sia stato dissolto, proprio sul piano della interferenza probatoria, per essere stata la posizione del dichiarante gia' definita con un provvedimento di archiviazione. Va, pertanto, dichiarata non fondata - per erroneita' del presupposto interpretativo da cui muove il rimettente - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 197, lett. b), 210, comma 6 e 192, comma 4, cod. proc. pen., censurati - in riferimento agli artt. 3 e 101, secondo comma, della Costituzione - nella parte in cui estendono la speciale disciplina in materia di testimonianza ivi prevista anche alle ipotesi in cui il reato probatoriamente collegato a quello per cui si procede a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b, dello stesso codice sia il reato di calunnia susseguente a denuncia di un soggetto in precedenza a sua volta denunciato in un procedimento conclusosi con l'archiviazione.
- sent. nn. 108 e 109/1992 in ordine alla speciale disciplina di cui si occupa la massima.
La disciplina prevista dal codice di procedura penale in materia di incompatiblita' rispetto all'ufficio di testimone e di valutazione delle dichiarazioni rese dal coimputato, dalla persona imputata in un procedimento connesso ovvero dall'imputato di reato probatoriamente collegato, nell'ipotesi di pluralita' di procedimenti penali, deve essere interpretata con criteri di particolare rigore escludendo qualsiasi ampliamento su base analogica, in quanto essa costituisce un'eccezione alle regole generali dettate dallo stesso codice in materia di assunzione dell'ufficio di testimone. Nell'ambito di questa disciplina eccezionale la assunzione e la valutazione delle dichiarazioni rese dagli imputati di reato probatoriamente collegato a quello per il quale si procede - cui e' stato esteso il regime previsto per le altre due ipotesi dianzi descritte - in tanto puo' ritenersi razionalmente giustificata in quanto il contrasto di interessi che e' al suo fondamento possa ritenersi in concreto - e dunque in atto - sussistente. Eventualita' questa che non ricorre nelle ipotesi in cui tale contrasto sia stato dissolto, proprio sul piano della interferenza probatoria, per essere stata la posizione del dichiarante gia' definita con un provvedimento di archiviazione. Va, pertanto, dichiarata non fondata - per erroneita' del presupposto interpretativo da cui muove il rimettente - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 197, lett. b), 210, comma 6 e 192, comma 4, cod. proc. pen., censurati - in riferimento agli artt. 3 e 101, secondo comma, della Costituzione - nella parte in cui estendono la speciale disciplina in materia di testimonianza ivi prevista anche alle ipotesi in cui il reato probatoriamente collegato a quello per cui si procede a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b, dello stesso codice sia il reato di calunnia susseguente a denuncia di un soggetto in precedenza a sua volta denunciato in un procedimento conclusosi con l'archiviazione.
- sent. nn. 108 e 109/1992 in ordine alla speciale disciplina di cui si occupa la massima.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 197
co.
codice di procedura penale
n.
art. 210
co. 6
codice di procedura penale
n.
art. 192
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 101
co. 2
Altri parametri e norme interposte