Ordinanza 295/2000 (ECLI:IT:COST:2000:295)
Massima numero 25539
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
11/07/2000; Decisione del
11/07/2000
Deposito del 17/07/2000; Pubblicazione in G. U. 26/07/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Reati e pene - Violenza sessuale - Costrizione, mediante violenza, minaccia o abuso di autorità, al compimento di atti sessuali - Lamentata indeterminatezza e genericita' della locuzione di sintesi 'atti sessuali' - Conseguente discrezionalità interpretativa del giudicante, con lesione del principio di tassativita' della fattispecie penale - Omessa descrizione dei fatti sottoposti nel giudizio 'a quo' - Carenza di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilita'.
Reati e pene - Violenza sessuale - Costrizione, mediante violenza, minaccia o abuso di autorità, al compimento di atti sessuali - Lamentata indeterminatezza e genericita' della locuzione di sintesi 'atti sessuali' - Conseguente discrezionalità interpretativa del giudicante, con lesione del principio di tassativita' della fattispecie penale - Omessa descrizione dei fatti sottoposti nel giudizio 'a quo' - Carenza di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilita'.
Testo
Manifesta inammissibilità, per carenza di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale, dell'art. 609-bis del codice penale, introdotto dalla legge 15 febbraio 1996, n. 66, censurato, in riferimento all'art. 25, secondo comma della Costituzione, in quanto, accomunando sotto un'unica previsione fatti che prima integravano i distinti reati di violenza carnale e di atti di libidine violenti e unificando le condotte incriminate mediante la locuzione "atti sessuali", senza ulteriore descrizione o definzione, difetterebbe, ad avviso del giudice rimettente, del requisito della determinatezza.
Manifesta inammissibilità, per carenza di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale, dell'art. 609-bis del codice penale, introdotto dalla legge 15 febbraio 1996, n. 66, censurato, in riferimento all'art. 25, secondo comma della Costituzione, in quanto, accomunando sotto un'unica previsione fatti che prima integravano i distinti reati di violenza carnale e di atti di libidine violenti e unificando le condotte incriminate mediante la locuzione "atti sessuali", senza ulteriore descrizione o definzione, difetterebbe, ad avviso del giudice rimettente, del requisito della determinatezza.
Atti oggetto del giudizio
codice penale
n. 0
art. 609
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte