Ordinanza 296/2000 (ECLI:IT:COST:2000:296)
Massima numero 25541
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  11/07/2000;  Decisione del  11/07/2000
Deposito del 17/07/2000; Pubblicazione in G. U. 26/07/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Forze armate - Riordino dei ruoli - Reinquadramento dei sottufficiali dell'esercito - Lamentato, deteriore, trattamento rispetto a quello previsto per i pari grado dell'arma dei carabinieri - Conseguente irragionevole disparità di trattamento, in contrasto con le finalita' indicate dal legislatore delegante di una disciplina omogenea nel trattamento e nelle attribuzioni degli appartenenti alle varie forze armate, con violazione del principio di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione nonche' di quello di proporzionalita' e adeguatezza delle retribuzioni - Non comparabilità delle posizioni messe a confronto - Esercizio non irragionevole della discrezionalita' legislativa - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 1, lett. c), 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, denunziato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, in quanto il previsto reinquadramento dei marescialli e dei sergenti dell'Esercito gia' in servizio, risulterebbe, nel suo complesso, deteriore rispetto a quello disposto per i sottufficiali dei carabinieri, sul presupposto che l'inquadramento, la carriera e il trattamento economico dei sottufficiali dei carabinieri e quella dei pari grado appartenenti alle altre Forze armate debbano, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 216 del 1992, essere necessariamente omogenei. Ma, ne' tale legge, ne' le norme successive, hanno inteso perseguire un'assoluta identita' di posizioni e trattamenti e, del resto, le funzioni svolte e i compiti demandati ai sottufficiali dei carabinieri differiscono sensibilmente da quelli affidati ai sottufficiali delle altre Forze armate sicche', data la non comparabilita' delle rispettive posizioni, la scelta, nella specie operata dal legislatore, rientra nel corretto esercizio, non arbitrario ne' manifestamente irragionevole, della discrezionalita' a lui riservata sia nell'apportare modifiche, anche in via transitoria all'assetto organizzatorio della pubblica amministrazione e nell'adottare conseguenti misure di perequazione economica sia nel differenziare il trattamento economico di categorie in precedenza egualmente retribuite, stante che, in ogni caso, lo <> verso l'alto di una categoria retributiva non comporta la necessita' di innalzare anche i livelli superiori o inferiori.
- v., sullo stesso tema, l'ordinanza n. 189/1999, la sentenza n. 63/1998 e l'ordinanza n. 324/1993.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  12/05/1995  n. 196  art. 34  co. 1

decreto legislativo  12/05/1995  n. 196  art. 34  co. 3

decreto legislativo  12/05/1995  n. 196  art. 34  co. 4

decreto legislativo  12/05/1995  n. 196  art. 34  co. 5

decreto legislativo  12/05/1995  n. 196  art. 34  co. 6

decreto legislativo  12/05/1995  n. 196  art. 34  co. 7

decreto legislativo  12/05/1995  n. 196  art. 34  co. 8

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte