Ordinanza 297/2000 (ECLI:IT:COST:2000:297)
Massima numero 25524
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
11/07/2000; Decisione del
11/07/2000
Deposito del 17/07/2000; Pubblicazione in G. U. 26/07/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Previdenza e assistenza - Trattamenti pensionistici e indennita' di mobilità - Possibilità, per i lavoratori (nella specie, frontalieri) titolari di pensione di vecchiaia, di optare tra il trattamento di pensione e quello di mobilità, all'atto di iscrizione nelle liste di mobilità - Omessa previsione - Asserita equiparazione della categoria richiamata ai lavoratori titolari del trattamento di invalidità, per i quali è conentita opzione tra tale trattamento e quello di mobilità, a seguito di una pronuncia di incostituzionalità - Conseguente, lamentato, contrasto con il principio di ragionevolezza e di eguaglianza e con quello della sufficienza e adeguatezza del trattamento previdenziale - Manifesta inammissibilità della questione.
Previdenza e assistenza - Trattamenti pensionistici e indennita' di mobilità - Possibilità, per i lavoratori (nella specie, frontalieri) titolari di pensione di vecchiaia, di optare tra il trattamento di pensione e quello di mobilità, all'atto di iscrizione nelle liste di mobilità - Omessa previsione - Asserita equiparazione della categoria richiamata ai lavoratori titolari del trattamento di invalidità, per i quali è conentita opzione tra tale trattamento e quello di mobilità, a seguito di una pronuncia di incostituzionalità - Conseguente, lamentato, contrasto con il principio di ragionevolezza e di eguaglianza e con quello della sufficienza e adeguatezza del trattamento previdenziale - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilita' - essendo richiesto alla Corte un intervento additivo che risulterebbe 'inutiliter dato' perche' riguardante elementi estranei alla disciplina della tutela previdenziale dei lavoratori frontalieri considerata - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 7, del d.l. 20 maggio 1993, n. 148 (convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236) e dell'art. 2, comma 5, del d.l. 16 maggio 1994, n. 299 (convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 451), censurati - in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione - nella parte in cui non prevedono che, all'atto di iscrizione nelle liste di mobilita', i lavoratori frontalieri che fruiscono di pensione di vecchiaia possano optare tra tale trattamento e quello di mobilita'.
Precedenti: - sent. n. 218/1995 e ord. n. 466/1995 nelle quali e' stata rispettivamente dichiarata e ribadita l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 7, del d.l. n. 148 del 1993 (attualmente impugnato) nella parte in cui non prevedeva che all'atto di iscrizione nelle liste di mobilita' i lavoratori titolari di assegno o pensione di invalidita' potessero optare tra tali trattamenti e quello di mobilita', nei modi e con gli effetti previsti dagli artt. 2, comma 5, e 12, comma 2, del d.l. n. 299 del 1994 (sul quale v. massima).
Manifesta inammissibilita' - essendo richiesto alla Corte un intervento additivo che risulterebbe 'inutiliter dato' perche' riguardante elementi estranei alla disciplina della tutela previdenziale dei lavoratori frontalieri considerata - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 7, del d.l. 20 maggio 1993, n. 148 (convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236) e dell'art. 2, comma 5, del d.l. 16 maggio 1994, n. 299 (convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 451), censurati - in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione - nella parte in cui non prevedono che, all'atto di iscrizione nelle liste di mobilita', i lavoratori frontalieri che fruiscono di pensione di vecchiaia possano optare tra tale trattamento e quello di mobilita'.
Precedenti: - sent. n. 218/1995 e ord. n. 466/1995 nelle quali e' stata rispettivamente dichiarata e ribadita l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 7, del d.l. n. 148 del 1993 (attualmente impugnato) nella parte in cui non prevedeva che all'atto di iscrizione nelle liste di mobilita' i lavoratori titolari di assegno o pensione di invalidita' potessero optare tra tali trattamenti e quello di mobilita', nei modi e con gli effetti previsti dagli artt. 2, comma 5, e 12, comma 2, del d.l. n. 299 del 1994 (sul quale v. massima).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
20/05/1993
n. 148
art. 6
co. 7
legge
19/07/1993
n. 236
art. 0
co. 0
decreto-legge
16/05/1994
n. 299
art. 2
co. 5
legge
19/07/1994
n. 451
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte