Sentenza 298/2000 (ECLI:IT:COST:2000:298)
Massima numero 25525
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
11/07/2000; Decisione del
11/07/2000
Deposito del 18/07/2000; Pubblicazione in G. U. 26/07/2000
Massime associate alla pronuncia:
25526
Titolo
Amnistia e indulto - Concessione - Potere del parlamento - Ambito e limiti - Sindacabilità delle leggi in materia - Presupposti.
Amnistia e indulto - Concessione - Potere del parlamento - Ambito e limiti - Sindacabilità delle leggi in materia - Presupposti.
Testo
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte in materia di sindacabilita' delle leggi di amnistia e indulto, spetta al Parlamento determinare (individuandone i profili oggettivi e soggettivi) la sfera dei reati ricompresi nel provvedimento di clemenza, nell'esercizio del potere accordato dall'art. 79 della Costituzione, circondato (soprattutto nel testo novellato della legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1) da particolari cautele in quanto esso realizza una deroga, consentita dalla Carta fondamentale, all'uguaglianza formale in materia penale. La scelta operata dal Parlamento puo' essere sindacata in sede di giudizio sulle leggi solo quando si determini una sperequazione normativa inficiata da assoluta, intrinseca irrazionalita' o comunque non sorretta da alcuna ragionevole giustificazione.
Precedenti: - sent. nn. 4/1974, 59/1980, 141/1984, 215/1991, 19/1995 e 272/1997 sui limiti del sindacato delle leggi di amnistia e indulto.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte in materia di sindacabilita' delle leggi di amnistia e indulto, spetta al Parlamento determinare (individuandone i profili oggettivi e soggettivi) la sfera dei reati ricompresi nel provvedimento di clemenza, nell'esercizio del potere accordato dall'art. 79 della Costituzione, circondato (soprattutto nel testo novellato della legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1) da particolari cautele in quanto esso realizza una deroga, consentita dalla Carta fondamentale, all'uguaglianza formale in materia penale. La scelta operata dal Parlamento puo' essere sindacata in sede di giudizio sulle leggi solo quando si determini una sperequazione normativa inficiata da assoluta, intrinseca irrazionalita' o comunque non sorretta da alcuna ragionevole giustificazione.
Precedenti: - sent. nn. 4/1974, 59/1980, 141/1984, 215/1991, 19/1995 e 272/1997 sui limiti del sindacato delle leggi di amnistia e indulto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 79
legge costituzionale
art. 0
Altri parametri e norme interposte