Sentenza 298/2000 (ECLI:IT:COST:2000:298)
Massima numero 25526
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  11/07/2000;  Decisione del  11/07/2000
Deposito del 18/07/2000; Pubblicazione in G. U. 26/07/2000
Massime associate alla pronuncia:  25525


Titolo
Amnistia e indulto - Reati inerenti a operazioni belliche - Concessione di indulto a quanti abbiano fatto parte di <> - Mancata estensione del provvedimento di clemenza agli appartenenti ai corpi regolari dello stato (e delle forze nemiche contrapposte) - Denuncia di disparità di trattamento priva di giustificazione - Non arbitrarieta' della 'ratio' del provvedimento denunciato - Non fondatezza della questione.

Testo
La scelta operata dal legislatore nel d.P.R. 19 dicembre 1953, n. 922, nel senso di riferire l'indulto ivi concesso esclusivamente agli appartenenti alle formazioni armate (e non agli appartenenti alle Forze armate), risponde alle ragioni politico-istituzionali che sottostanno al provvedimento di clemenza emerse nel corso dell'esame del provvedimento in sede parlamentare e che non sono censurabili sul piano della legittimita' costituzionale. Va, pertanto, dichiarata non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. n. 922 del 1953 cit., censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non estende ai militari delle Forze armate dello Stato e di quelle nemiche l'indulto concesso a coloro i quali abbiamo fatto parte di "formazioni armate" (espressione con la quale si indicano i raggruppamenti armati di cittadini a carattere contingente - diversi dalle forze regolari - costituiti nel Paese a seguito degli eventi bellici sia fra i partigiani sia fra gli aderenti alla Repubblica di Salo'). L.T.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  19/12/1953  n. 922  art. 2  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte