Sentenza 299/2000 (ECLI:IT:COST:2000:299)
Massima numero 25527
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
11/07/2000; Decisione del
11/07/2000
Deposito del 19/07/2000; Pubblicazione in G. U. 26/07/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Regione toscana - Edilizia residenziale pubblica - Requisiti per l'assegnazione e la decadenza dall'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale - Mancanza di titolarità di diritti di proprieta', usufrutto, uso o abitazione su altri alloggi ubicati in qualsiasi localita' - Reddito immobiliare rilevante ai fini, rispettivamente, dell'assegnazione e della dichiarazione di decadenza - Commisurazione al canone di locazione determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392 - Irragionevolezza della disciplina, alla luce delle successive modifiche a livello legislativo in materia di canoni locativi - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di altri profili.
Regione toscana - Edilizia residenziale pubblica - Requisiti per l'assegnazione e la decadenza dall'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale - Mancanza di titolarità di diritti di proprieta', usufrutto, uso o abitazione su altri alloggi ubicati in qualsiasi localita' - Reddito immobiliare rilevante ai fini, rispettivamente, dell'assegnazione e della dichiarazione di decadenza - Commisurazione al canone di locazione determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392 - Irragionevolezza della disciplina, alla luce delle successive modifiche a livello legislativo in materia di canoni locativi - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di altri profili.
Testo
Sono costituzionalmente illegittimi l'art. 5, comma 1, l'art. 35, comma 1, lett. d) e l'allegato A, lettera d) della legge della Regione Toscana 20 dicembre 1996, n. 96, limitatamente alle parti in cui individuano il reddito immobiliare, rilevante ai fini rispettivamente dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e della dichiarazione di decadenza, commisurandolo al canone di locazione determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392. Come gia' affermato da questa Corte in relazione ad altre norme regionali di contenuto pressoche' identico a quelle ora sottoposte a scrutinio, ancorche' le disposizioni normative che mirano ad evitare che degli alloggi di edilizia residenziale pubblica possano godere anche coloro che siano titolari di un bene immobiliare avente la stessa natura di quello al quale aspirano (ovunque esso sia ubicato) non sono in contrasto con le finalita' della legislazione che disciplina la materia, appare tuttavia incongrua rispetto alle suddette finalita' l'adozione, come parametro di valutazione del cespite immobiliare, del valore locativo determinato ai sensi della legge n. 392 del 1978. Tale criterio di valutazione, infatti, e' da considerare ormai superato per effetto dell'entrata in vigore del d.l. 11 luglio 1992, n. 333 (che ha introdotto i cosiddetti patti in deroga) e soprattutto della legge 9 dicembre 1998, n. 431 secondo cui la determinazione dei canoni di locazione risulta oggi rimessa ai variabili equilibri del mercato anziche' essere agganciata ai precedenti uniformi indici convenzionali e coefficienti di valutazione.
Precedenti:
- sent. n. 176 del 2000 che, in base alla medesima 'ratio decidendi' della presente sentenza, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di altre norme regionali di contenuto pressoche' identico a quelle attualmente scrutinate.
- sent. n. 419 del 1991 ove si e' affermato che la legislazione in materia di edilizia residenziale pubblica e' diretta ad agevolare il compito, a carico della collettivita', di favorire l'accesso all'abitazione, a canoni inferiori a quelli correnti sul mercato, a categorie di cittadini meno abbienti.
Sono costituzionalmente illegittimi l'art. 5, comma 1, l'art. 35, comma 1, lett. d) e l'allegato A, lettera d) della legge della Regione Toscana 20 dicembre 1996, n. 96, limitatamente alle parti in cui individuano il reddito immobiliare, rilevante ai fini rispettivamente dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e della dichiarazione di decadenza, commisurandolo al canone di locazione determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392. Come gia' affermato da questa Corte in relazione ad altre norme regionali di contenuto pressoche' identico a quelle ora sottoposte a scrutinio, ancorche' le disposizioni normative che mirano ad evitare che degli alloggi di edilizia residenziale pubblica possano godere anche coloro che siano titolari di un bene immobiliare avente la stessa natura di quello al quale aspirano (ovunque esso sia ubicato) non sono in contrasto con le finalita' della legislazione che disciplina la materia, appare tuttavia incongrua rispetto alle suddette finalita' l'adozione, come parametro di valutazione del cespite immobiliare, del valore locativo determinato ai sensi della legge n. 392 del 1978. Tale criterio di valutazione, infatti, e' da considerare ormai superato per effetto dell'entrata in vigore del d.l. 11 luglio 1992, n. 333 (che ha introdotto i cosiddetti patti in deroga) e soprattutto della legge 9 dicembre 1998, n. 431 secondo cui la determinazione dei canoni di locazione risulta oggi rimessa ai variabili equilibri del mercato anziche' essere agganciata ai precedenti uniformi indici convenzionali e coefficienti di valutazione.
Precedenti:
- sent. n. 176 del 2000 che, in base alla medesima 'ratio decidendi' della presente sentenza, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di altre norme regionali di contenuto pressoche' identico a quelle attualmente scrutinate.
- sent. n. 419 del 1991 ove si e' affermato che la legislazione in materia di edilizia residenziale pubblica e' diretta ad agevolare il compito, a carico della collettivita', di favorire l'accesso all'abitazione, a canoni inferiori a quelli correnti sul mercato, a categorie di cittadini meno abbienti.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
20/12/1996
n. 96
art. 5
co. 1
legge della Regione Toscana
20/12/1996
n. 96
art. 35
co. 1
legge della Regione Toscana
20/12/1996
n. 96
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte