Sentenza 300/2000 (ECLI:IT:COST:2000:300)
Massima numero 25528
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
11/07/2000; Decisione del
11/07/2000
Deposito del 19/07/2000; Pubblicazione in G. U. 26/07/2000
Titolo
Intervento in giudizio - Comune di cologno monzese - Qualita' di parte nel giudizio 'a quo' - Difetto - Inammissibilita' dell'intervento.
Intervento in giudizio - Comune di cologno monzese - Qualita' di parte nel giudizio 'a quo' - Difetto - Inammissibilita' dell'intervento.
Testo
Nel giudizio relativo all'esame della questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 5 bis, comma 2 ('recte': commi 1 e 2) del d.l. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dalla Corte di appello di Milano, con ordinanza del 26 marzo 1998, deve considerarsi inammissibile l'intervento del Comune di Cologno Monzese in quanto il Comune anzidetto non e' stato parte in causa del giudizio 'a quo', a nulla rilevando che era parte in un diverso giudizio avente ad oggetto analoga questione, tuttavia non rimessa all'esame della Corte.
Nel giudizio relativo all'esame della questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 5 bis, comma 2 ('recte': commi 1 e 2) del d.l. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dalla Corte di appello di Milano, con ordinanza del 26 marzo 1998, deve considerarsi inammissibile l'intervento del Comune di Cologno Monzese in quanto il Comune anzidetto non e' stato parte in causa del giudizio 'a quo', a nulla rilevando che era parte in un diverso giudizio avente ad oggetto analoga questione, tuttavia non rimessa all'esame della Corte.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte