Sentenza 300/2000 (ECLI:IT:COST:2000:300)
Massima numero 25530
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  11/07/2000;  Decisione del  11/07/2000
Deposito del 19/07/2000; Pubblicazione in G. U. 26/07/2000
Massime associate alla pronuncia:  25528  25529


Titolo
Espropriazione per pubblica utilita' - Indennità di espropriazione - Giudizio per la determinazione, instaurato dopo l'espropriazione - Riduzione del quaranta per cento dell'indennità - Mancata previsione che l'applicazione di tale riduzione è subordinata all'accertamento giudiziale della conformita' ai criteri di legge della indennità provvisoria offerta al privato - Prospettata violazione del principio di eguaglianza e di imparzialita', in ragione della diversa disponibilità dell'amministrazione a negoziare la cessione volontaria, nonche' del diritto di difesa e del diritto di proprietà - Non fondatezza della questione.

Testo
Il sistema adottato dall'art. 5 bis, commi 1 e 2, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359) ai fini della determinazione della indennita' di espropriazione delle aree edificabili - che si basa sulla facolta' di scelta lasciata all'espropriato, in base ad un calcolo soggettivo di convenienza, tra la determinazione dell'indennita' in via autoritativa (per la quale e' prevista la riduzione del 40% del valore del bene cosi' come definito dalla medesima disposizione normativa) contestabile in sede giudiziaria e la cessione volontaria del bene ad un prezzo maggiore, senza la riduzione del 40% - non contrasta, come piu' volte affermato da questa Corte, con gli artt. 3, 24, 42 e 113 della Costituzione. Neppure puo' dirsi violato l'art. 97 della Costituzione in quanto la normativa considerata riguarda solo il modo di calcolo della indennita' 'de qua' e il prezzo della cessione volontaria e quindi si pone su un piano diverso rispetto al principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione, sicche' eventuali abusi riscontrabili nelle suddette attivita' (rispetto ai quali la prassi e la giurisprudenza offrono diversi strumenti di tutela) non possono influire sulla legittimita' costituzionale della normativa considerata. Vanno, pertanto, dichiarate non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 5 bis comma 2 - 'recte': commi 1 e 2 - del citato d.l. n. 333 del 1992, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 97 e 113 della Costituzione, nella parte in cui non subordina l'applicazione dell'abbattimento del 40% dell'indennita' di espropriazione, nel giudizio di determinazione instaurato dopo l'espropriazione, all'accertamento che l'indennita' provvisoria offerta al privato sia conforme ai criteri di legge.
Precedenti:
- sent. n. 5/1960 e n. 216/1990 sul sistema di determinazione dell'indennita' di espropriazione originariamente previsto dall'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.
- sent. nn. 283 e 442/1993, n. 369/1996, n. 148/1999, 262/2000 e ord. n. 414/1993 ove si e' esclusa la violazione degli articoli 3, 24, 42 e 113 della Costituzione da parte della vigente normativa in tema di determinazione dell'indennita' di espropriazione delle aree edificabili.
- sent. n. 40/1998 e n. 262/1997 sullo specifico ambito di applicazione del principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  11/07/1992  n. 333  art. 5  co. 1

decreto legislativo  11/07/1992  n. 333  art. 5  co. 2

legge  09/08/1992  n. 359  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 47

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte