Sentenza 301/2000 (ECLI:IT:COST:2000:301)
Massima numero 25542
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  11/07/2000;  Decisione del  11/07/2000
Deposito del 19/07/2000; Pubblicazione in G. U. 26/07/2000
Massime associate alla pronuncia:  25543


Titolo
Giudice rimettente - Giurisdizione del giudice ordinario - Eccepito difetto, con conseguente difetto di rilevanza della questione sollevata - Insussistenza - Rigetto dell'eccezione.

Testo
E' ammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5, 8, 15, 20 e 21 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 sollevata, in riferimento agli artt. 21 e 53, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Bassano del Grappa, in quanto, in base al principio della 'perpetuatio jurisdictionis', la giurisdizione del giudice ordinario, sussistente all'epoca della proposizione del giudizio 'a quo' nonche' al momento dell'emanazione della ordinanza di rimessione, non potrebbe essere comunque negata. Va, pertanto, respinta l'eccezione di inammissibilita', per difetto di rilevanza, proposta dalla Avvocatura dello Stato sull'assunto che il giudice rimettente sarebbe ora privo di giurisdizione. L.T.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  15/11/1993  n. 507  art. 5  co. 0

decreto legislativo  15/11/1993  n. 507  art. 8  co. 0

decreto legislativo  15/11/1993  n. 507  art. 15  co. 0

decreto legislativo  15/11/1993  n. 507  art. 20  co. 0

decreto legislativo  15/11/1993  n. 507  art. 21  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21

Costituzione  art. 53  co. 1

Altri parametri e norme interposte