Sentenza 301/2000 (ECLI:IT:COST:2000:301)
Massima numero 25543
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
11/07/2000; Decisione del
11/07/2000
Deposito del 19/07/2000; Pubblicazione in G. U. 26/07/2000
Massime associate alla pronuncia:
25542
Titolo
Imposta comunale di pubblicità - Presupposti dell'imposizione - Ritenuto assoggettamento all'imposta di forme di propaganda di contenuto ideologico senza fini di lucro - Asserito contrasto con la libertà di manifestazione del pensiero e con il principio di capacita' contributiva - Erronea interpretazione del sistema normativo - Non fondatezza della questione.
Imposta comunale di pubblicità - Presupposti dell'imposizione - Ritenuto assoggettamento all'imposta di forme di propaganda di contenuto ideologico senza fini di lucro - Asserito contrasto con la libertà di manifestazione del pensiero e con il principio di capacita' contributiva - Erronea interpretazione del sistema normativo - Non fondatezza della questione.
Testo
L'art. 5 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 - che definisce il presupposto dell'imposta comunale sulla pubblicita' - e' formulato in modo tale da escludere dalla soggezione al tributo i messaggi di contenuto politico, ideologico, religioso effettuati senza fine di lucro. Tale disposizione fondamentale non e' contraddetta dai successivi articoli 8, 15, 20 e 21 dello stesso d.lgs. n. 507 del 1993 che vanno interpretati in armonia con essa. Va, pertanto, dichiarata non fondata - per erroneita' della interpretazione della normativa impugnata adottata dal rimettente - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5, 8, 15, 20 e 21 del cit. d.lgs. n. 507 del 1993, censurati, in riferimento agli artt. 21 e 53, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui assoggettano ad imposta sulla pubblicita' e ad apposita dichiarazione da parte del soggetto passivo dell'imposta anche la propaganda di contenuto ideologico, a mezzo diffusione di manifestini, senza scopo di lucro.
Precedenti:
- sent. n. 131 del 1973 ove e' stato affermato il principio della non conformita' alla Costituzione dell'assoggettamento ad imposta della pubblicita' ideologica.
L'art. 5 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 - che definisce il presupposto dell'imposta comunale sulla pubblicita' - e' formulato in modo tale da escludere dalla soggezione al tributo i messaggi di contenuto politico, ideologico, religioso effettuati senza fine di lucro. Tale disposizione fondamentale non e' contraddetta dai successivi articoli 8, 15, 20 e 21 dello stesso d.lgs. n. 507 del 1993 che vanno interpretati in armonia con essa. Va, pertanto, dichiarata non fondata - per erroneita' della interpretazione della normativa impugnata adottata dal rimettente - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5, 8, 15, 20 e 21 del cit. d.lgs. n. 507 del 1993, censurati, in riferimento agli artt. 21 e 53, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui assoggettano ad imposta sulla pubblicita' e ad apposita dichiarazione da parte del soggetto passivo dell'imposta anche la propaganda di contenuto ideologico, a mezzo diffusione di manifestini, senza scopo di lucro.
Precedenti:
- sent. n. 131 del 1973 ove e' stato affermato il principio della non conformita' alla Costituzione dell'assoggettamento ad imposta della pubblicita' ideologica.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
15/11/1993
n. 507
art. 5
co.
decreto legislativo
15/11/1993
n. 507
art. 8
co.
decreto legislativo
15/11/1993
n. 507
art. 15
co.
decreto legislativo
15/11/1993
n. 507
art. 20
co.
decreto legislativo
15/11/1993
n. 507
art. 21
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 21
Costituzione
art. 53
co. 1
Altri parametri e norme interposte