Sentenza 302/2000 (ECLI:IT:COST:2000:302)
Massima numero 25544
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  11/07/2000;  Decisione del  11/07/2000
Deposito del 19/07/2000; Pubblicazione in G. U. 26/07/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Reati e pene - Reati commessi in danno di congiunti - Indebita utilizzazione di carta di credito di un congiunto - Omessa inclusione tra le ipotesi criminose non punibili, se commesse in danno di congiunti - Prospettata, irragionevole, diversità di trattamento, rispetto a casi ontologicamente identici per i quali è prevista l'esenzione da pena (artt. da 624 a 648) - 'Ratio' della fattispecie - Tutela non del mero patrimonio individuale ma di valori di natura pubblicistica - Non fondatezza della questione.

Testo
L'art. 12 del d.l. 3 maggio 1991, n. 143 (convertito nella legge 5 luglio 1991, n. 197) delinea una figura criminosa dalla fisionomia alquanto variegata (sia per quel che riguarda l'oggetto materiale sia per quanto concerne la condotta penalmente rilevante) di carattere plurioffensivo perche' lesiva non soltanto del mero patrimonio individuale ma, in modo piu' o meno diretto, di valori riconducibili ad ambiti categoriali dell'ordine pubblico o economico e della fede pubblica, sicche' anche nell'ipotesi di commissione del fatto in danno di congiunti tali soggetti non possono essere considerati come gli unici danneggiati. Ne consegue che appare del tutto ragionevole la mancata previsione dell'applicabilita' alla figura criminosa in oggetto della condizione di non punibilita' prevista dall'art. 649, primo comma, cod. pen. che, peraltro, riguarda solo i casi in cui la dimensione lesiva del fatto si esaurisca nell'offesa del patrimonio individuale del congiunto. Va, pertanto, dichiarata non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 649, primo comma, cod. pen., censurato - in riferimento agli artt. 3 e 27, comma terzo della Costituzione (parametro, quest'ultimo, da considerare estraneo rispetto alla prospettazione del rimettente) - nella parte in cui non comprende tra i fatti non punibili, se commessi in danno dei congiunti ivi indicati, quelli previsti dall'art. 12 del cit. d.l. n. 143 del 1991 e, in particolare, l'indebita utilizzazione di carta di credito di un congiunto successiva alla sua sottrazione.

Atti oggetto del giudizio

codice penale    n. 0  art. 649  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte