Sentenza 303/2000 (ECLI:IT:COST:2000:303)
Massima numero 25545
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MIRABELLI - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
11/07/2000; Decisione del
11/07/2000
Deposito del 19/07/2000; Pubblicazione in G. U. 26/07/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Regione liguria - Sanità - Professioni sanitarie ausiliarie - Studi professionali dei terapisti della riabilitazione-fisioterapisti - Esclusione della autorizzazione alla loro apertura - Ricorso in via principale avverso la delibera legislativa regionale - Denunciato eccesso dalla sfera delle attribuzioni regionali, in materia di competenza statale - Sopravvenuta legge regionale per l'abrogazione delle norme preesistenti, con nuova regolamentazione dell'intera materia - Cessazione della materia del contendere.
Regione liguria - Sanità - Professioni sanitarie ausiliarie - Studi professionali dei terapisti della riabilitazione-fisioterapisti - Esclusione della autorizzazione alla loro apertura - Ricorso in via principale avverso la delibera legislativa regionale - Denunciato eccesso dalla sfera delle attribuzioni regionali, in materia di competenza statale - Sopravvenuta legge regionale per l'abrogazione delle norme preesistenti, con nuova regolamentazione dell'intera materia - Cessazione della materia del contendere.
Testo
Cessazione della materia del contendere - per sopravvenuta abrogazione della legge nel cui testo dovevano essere inseriti gli articoli della delibera legislativa oggetto di impugnazione - in ordine alla questione di legittimita' costituzionale della delibera legislativa della Regione Liguria approvata il 7 ottobre 1997 e riapprovata, a seguito di rinvio governativo, il 9 dicembre 1997, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 6, primo comma, lett. q), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 nella parte relativa alla determinazione dei requisiti professionali dei terapisti della riabilitazione-fisioterapisti nonche' nella parte relativa alla introduzione di un'eccezione alla regola dell'autorizzazione per l'apertura degli studi professionali risolventesi in un impedimento all'accertamento del possesso dei requisiti stabiliti dalla legge statale formalmente richiamata. Precedenti: - sent. n. 138/2000 e 205/1996 in materia di dichiarazione di cessazione della materia del contendere. L.T.
Cessazione della materia del contendere - per sopravvenuta abrogazione della legge nel cui testo dovevano essere inseriti gli articoli della delibera legislativa oggetto di impugnazione - in ordine alla questione di legittimita' costituzionale della delibera legislativa della Regione Liguria approvata il 7 ottobre 1997 e riapprovata, a seguito di rinvio governativo, il 9 dicembre 1997, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 6, primo comma, lett. q), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 nella parte relativa alla determinazione dei requisiti professionali dei terapisti della riabilitazione-fisioterapisti nonche' nella parte relativa alla introduzione di un'eccezione alla regola dell'autorizzazione per l'apertura degli studi professionali risolventesi in un impedimento all'accertamento del possesso dei requisiti stabiliti dalla legge statale formalmente richiamata. Precedenti: - sent. n. 138/2000 e 205/1996 in materia di dichiarazione di cessazione della materia del contendere. L.T.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 23/12/1978
n. 833
art. 6
co. 1 lett. q