Ordinanza 305/2000 (ECLI:IT:COST:2000:305)
Massima numero 25548
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  11/07/2000;  Decisione del  11/07/2000
Deposito del 19/07/2000; Pubblicazione in G. U. 26/07/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Regione siciliana - Enti locali - Organi di governo del comune - Sfiducia consiliare nei confronti del sindaco - Cessazione dalla carica di quest'ultimo, ancorché eletto direttamente dal corpo elettorale - Asserita violazione del principio della sovranita' popolare e del buon andamento della pubblica amministrazione - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 2, della legge della Regione Siciliana 15 settmbre 1997, n. 35, censurato, in riferimento agli artt. 1, 48 e 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede che l'approvazione di una mozione di sfiducia da parte del consiglio comunale comporti la cessazione dalla carica del sindaco direttamente eletto dal corpo elettorale comunale. Va, infatti, osservato che: a) l'art. 1 della Costituzione non puo' dirsi violato in quanto da tale norma costituzionale nulla puo' direttamente desumersi in ordine alla concreta disciplina delle situazioni giuridiche a favore o a carico dei singoli soggetti; b) la disposizione denunciata appare comunque compatibile con i principi costituzionali relativi alla forma di governo delle autonomie locali, secondo quanto si desume anche dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (che, per quel che riguarda i rapporti fra gli organi della Regione, non ha abolito la sfiducia consiliare nei confronti del Presidente della Regione eletto a suffragio diretto dal corpo elettorale, prevedendo che alla sfiducia consegua lo scioglimento del consiglio regionale); c) non puo' dirsi violato l'art. 97 della Costituzione nella cui sfera di applicabilita' non rientrano i rapporti fra gli organi di governo del comune, i quali assumono, relativamente all'ambito proprio dell'ente locale, valenza intrinsecamente politica (e non amministrativa); d) la censura riferita all'art. 48 della Costituzione e' priva di qualsiasi, pur minima, motivazione. Precedenti: - sent. n. 109/1968 sulla sfera di applicabilita' dell'art. 1 della Costituzione. - sent. n. 107/1996 e n. 453 /1990 sulla non richiamabilita' del parametro di cui all'art. 97 della Costituzione con riguardo ai rapporti fra gli organi di governo del comune. L.T.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 1

Costituzione  art. 48

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 126  co. 4

legge costituzionale  art. 0

Altri parametri e norme interposte