Sentenza 92/2022 (ECLI:IT:COST:2022:92)
Massima numero 44880
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMATO - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
08/03/2022; Decisione del
08/03/2022
Deposito del 12/04/2022; Pubblicazione in G. U. 13/04/2022
Titolo
Edilizia e urbanistica - In genere - Strumenti urbanistici - Norme della Regione Abruzzo - Individuazione delle ipotesi di modifica ai piani che possono essere assunte mediante deliberazione consiliare - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio della tutela del paesaggio e della competenza esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio - Successiva rinuncia, accettata dalla resistente costituita in giudizio - Estinzione del processo. (Classif. 090001).
Edilizia e urbanistica - In genere - Strumenti urbanistici - Norme della Regione Abruzzo - Individuazione delle ipotesi di modifica ai piani che possono essere assunte mediante deliberazione consiliare - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio della tutela del paesaggio e della competenza esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio - Successiva rinuncia, accettata dalla resistente costituita in giudizio - Estinzione del processo. (Classif. 090001).
Testo
È dichiarato estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost. - dell'art. 10, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 29 del 2020, il quale individua le ipotesi di modifica ai piani che possono essere assunte mediante deliberazione consiliare. Il Governo ha rinunciato all'impugnativa a seguito delle modifiche apportate da parte della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2021, di natura satisfattiva, e la Regione resistente ha successivamente accettato la rinuncia.
È dichiarato estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost. - dell'art. 10, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 29 del 2020, il quale individua le ipotesi di modifica ai piani che possono essere assunte mediante deliberazione consiliare. Il Governo ha rinunciato all'impugnativa a seguito delle modifiche apportate da parte della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2021, di natura satisfattiva, e la Regione resistente ha successivamente accettato la rinuncia.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
13/10/2020
n. 29
art. 10
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 9
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte