Sentenza 48/2025 (ECLI:IT:COST:2025:48)
Massima numero 46739
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO  - Redattore PITRUZZELLA
Udienza Pubblica del  12/03/2025;  Decisione del  12/03/2025
Deposito del 17/04/2025; Pubblicazione in G. U. 23/04/2025
Massime associate alla pronuncia:  46734  46735  46736  46737  46738


Titolo
Salute (tutela della) – In genere – Norme della Regione Puglia – Programma di vaccinazione anti-papilloma virus umano (HPV) – Percorsi d’istruzione per la fascia di età 11-25 anni – Iscrizione previa presentazione, salvo formale rifiuto, di un documento attestante la somministrazione del vaccino, l’avvio del programma, il suo rifiuto ovvero l’avvenuto espletamento del colloquio informativo sui suoi benefici – Ricorso del Governo – Lamentata violazione del diritto allo studio, della competenza legislativa statale in materia di norme generali sull’istruzione nonché dei vincoli eurounitari nella materia del trattamento dei dati personali relativi alla salute – Insussistenza – Non fondatezza delle questioni. (Classif. 230001).

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Governo in riferimento agli artt. 34 e 117, commi secondo, lett. n), e primo, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 9 del regolamento (UE) 2016/679, dell’art. 1 della legge reg. Puglia n. 22 del 2024 che, nel modificare la legge reg. Puglia n. 1 del 2024, vi inserisce l’art. 4-bis ai sensi del quale l’iscrizione ai percorsi d’istruzione previsti nella fascia di età 11-25 anni, compreso quello universitario, è subordinata, salvo formale rifiuto, alla presentazione di un documento attestante, alternativamente: la somministrazione del vaccino anti-HPV, l’avvio del programma di somministrazione, il rifiuto di quest’ultima o l’avvenuto espletamento del colloquio informativo sui benefici del detto vaccino. La disposizione impugnata, estranea alla materia di competenza esclusiva statale «norme generali sull’istruzione», è qualificabile come disposizione di dettaglio che rientra nelle materie concorrenti della tutela della salute, dal punto di vista teleologico, e dell’istruzione, dal punto di vista oggettivo. Essa non viola i confini di tali competenze, in quanto incide in misura limitata sulle modalità di iscrizione scolastica – al solo fine di indurre alla vaccinazione anti-HPV, in coerenza con gli indirizzi statali – né il diritto allo studio – potendo l’adempimento richiesto tradursi in un semplice rifiuto di produrre la documentazione vaccinale. Né, infine, è leso, l’art. 117, primo comma, Cost., dato che l’art. 9 del GDPR prevede una deroga al divieto generale di trattamento dei dati personali – fra i quali rientrano quelli relativi alla salute – quando la norma interna, che persegua un fine di interesse pubblico nel rispetto del principio di proporzionalità, contempla misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali dell’interessato; la disposizione impugnata, perseguendo lo scopo di aumentare la copertura vaccinale e non richiedendo, comunque, che l’interessato riveli il proprio status (vaccinato o non vaccinato) – consentendo che si attesti il mero svolgimento del colloquio o che si rifiuti la produzione di alcun documento – risulta conforme a tale standard. (Precedenti: S. 42/2021- mass. 43701; S. 42/2017 - mass. 39642).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  30/05/2024  n. 22  art. 1  co. 

legge della Regione Puglia  16/02/2024  n. 1  art. 4  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 34

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

Regolamento UE  27/04/2016  n. 679  art. 9