Ordinanza 306/2000 (ECLI:IT:COST:2000:306)
Massima numero 25549
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
11/07/2000; Decisione del
11/07/2000
Deposito del 19/07/2000; Pubblicazione in G. U. 26/07/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Previdenza e assistenza - Lavoro autonomo e professionale - Insussistenza di obblighi previdenziali e assistenziali per contratti d'opera o per prestazioni professionali individuali - Ritenuta configurazione quali rapporti di subordinazione, con preclusione di una diversa qualificazione, da parte del giudice - Erroneità del presupposto interpretativo assunto dal rimettente - Manifesta inammissibilita' della questione.
Previdenza e assistenza - Lavoro autonomo e professionale - Insussistenza di obblighi previdenziali e assistenziali per contratti d'opera o per prestazioni professionali individuali - Ritenuta configurazione quali rapporti di subordinazione, con preclusione di una diversa qualificazione, da parte del giudice - Erroneità del presupposto interpretativo assunto dal rimettente - Manifesta inammissibilita' della questione.
Testo
E' manifestamente inammissibile - in quanto l'implausibilita' del presupposto logico dell'ordinanza di rimessione relativamente al contenuto prescrittivo della norma impugnata ne esclude la rilevanza - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 74 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 38 del d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, censurato - in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione - nella parte in cui ha abrogato l'art. 13 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come sostituito dall'art. 6 bis del d.l. 18 gennaio 1993, n. 9 (convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67), incidendo cosi' negativamente sulla qualificabilita' come rapporti di subordinazione dei rapporti sorti da contratti di opera o per prestazioni professionali stipulati da uno degli enti indicati nel citato art. 6 bis, comma 2, del d.l. n. 9 del 1993. Precedenti: - sent. n. 115 del 1994 sul contenuto precettivo dell'art. 13 della legge n. 498 del 1992, come sostituito dall'art. 6 bis del d.l. n. 9 del 1993. L.T.
E' manifestamente inammissibile - in quanto l'implausibilita' del presupposto logico dell'ordinanza di rimessione relativamente al contenuto prescrittivo della norma impugnata ne esclude la rilevanza - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 74 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 38 del d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, censurato - in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione - nella parte in cui ha abrogato l'art. 13 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come sostituito dall'art. 6 bis del d.l. 18 gennaio 1993, n. 9 (convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67), incidendo cosi' negativamente sulla qualificabilita' come rapporti di subordinazione dei rapporti sorti da contratti di opera o per prestazioni professionali stipulati da uno degli enti indicati nel citato art. 6 bis, comma 2, del d.l. n. 9 del 1993. Precedenti: - sent. n. 115 del 1994 sul contenuto precettivo dell'art. 13 della legge n. 498 del 1992, come sostituito dall'art. 6 bis del d.l. n. 9 del 1993. L.T.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
co. 1
Altri parametri e norme interposte