Ordinanza 308/2000 (ECLI:IT:COST:2000:308)
Massima numero 25551
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  11/07/2000;  Decisione del  11/07/2000
Deposito del 19/07/2000; Pubblicazione in G. U. 26/07/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Circolazione stradale - Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità - Sanzioni amministrative accessorie a quella pecuniaria - Sospensione della validita' della carta di circolazione del veicolo - Equiparazione, a fini sanzionatori, tra l'esecuzione di trasporti eccezionali con inosservanza delle prescrizioni stabilite nell'autorizzazione e l'esecuzione di trasporti eccezionali non autorizzata - Lamentata irragionevolezza con violazione del principio di eguaglianza - Sopravvenuta modifica della disposizione di legge oggetto della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

Testo
Restituzione degli atti al giudice rimettente perche' valuti - alla luce dello 'ius superveniens' rappresentato dall'art. 28, comma 1, lettera l) della legge 7 dicembre 1999, n. 472, che ha modificato la disposizione impugnata - la perdurante rilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 24, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non esclude la applicazione automatica della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validita' della carta di circolazione nell'ipotesi di violazione del disposto del comma 19 del medesimo articolo (esecuzione di trasporti eccezionali senza osservare le prescrizioni stabilite nella relativa autorizzazione), equiparando cosi' la disciplina di tale ipotesi a quella, piu' grave, della violazione del comma 18 della stessa disposizione (esecuzione di trasporti eccezionali senza la prescritta autorizzazione). L.T.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte