Sentenza 309/2000 (ECLI:IT:COST:2000:309)
Massima numero 25552
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente MIRABELLI - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
11/07/2000; Decisione del
11/07/2000
Deposito del 20/07/2000; Pubblicazione in G. U. 26/07/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Conflitto tra stato e provincia autonoma - Ricorso della provincia di bolzano, in relazione a provvedimenti giudiziari, ritenuti lesivi delle proprie competenze - Giudizio innanzi alla corte costituzionale - Rappresentanza e difesa dell'autorità giudiziaria - Mancata costituzione in giudizio del presidente del consiglio dei ministri - Conseguente ricorso del sostituto procuratore della repubblica presso la pretura circondariale di bolzano, per conflitto tra poteri dello stato, nei confronti del presidente del consiglio dei ministri - Lamentata mancanza di un'intesa o comunque della richiesta di un parere all'autorità giudiziaria interessata - Necessita' di un intervento nella sede normativa competente a colmare la lacuna denunciata - Inammissibilità del conflitto.
Conflitto tra stato e provincia autonoma - Ricorso della provincia di bolzano, in relazione a provvedimenti giudiziari, ritenuti lesivi delle proprie competenze - Giudizio innanzi alla corte costituzionale - Rappresentanza e difesa dell'autorità giudiziaria - Mancata costituzione in giudizio del presidente del consiglio dei ministri - Conseguente ricorso del sostituto procuratore della repubblica presso la pretura circondariale di bolzano, per conflitto tra poteri dello stato, nei confronti del presidente del consiglio dei ministri - Lamentata mancanza di un'intesa o comunque della richiesta di un parere all'autorità giudiziaria interessata - Necessita' di un intervento nella sede normativa competente a colmare la lacuna denunciata - Inammissibilità del conflitto.
Testo
E' inammissibile il conflitto tra poteri dello Stato promosso dalla Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Bolzano, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alla mancata costituzione di quest'ultimo nel giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione, in precedenza, sollevato contro lo Stato dalla Provincia di Bolzano, in cui venivano in discussione atti dell'autorita' giudiziaria ritenuti lesivi dalla Provincia ricorrente delle proprie competenze costituzionali. Pur se, invero, possa meritare attenzione l'esigenza di un'idonea rappresentanza e difesa dell'autorita' giudiziaria nei giudizi su conflitto di attribuzioni in cui sia coinvolto l'esercizio dei suoi poteri - esigenza al cui soddisfacimento mira il conflitto tra poteri all'esame -, tuttavia, alla stregua dell'ordinamento vigente, alla lacuna lamentata non puo' porre rimedio l'intervento normativo sollecitato alla Corte costituzionale, alla quale si chiede in sostanza, con il ricorso per conflitto tra poteri, che detti essa stessa una disciplina relativa alle procedure da seguire e ai poteri esercitabili dall'organo giudiziario interessato: una disciplina che - indipendentemente dalla congruita' delle specifiche soluzioni indicate dal ricorrente - verrebbe necessariamente a configurarsi come la predisposizione 'ex novo' di un complesso di regole che non puo' che essere posto nella sede competente a dettare norme nella materia dei giudizi costituzionali. La rilevata, assorbente, ragione d'inammissibilita' rende superfluo l'esame dell'eccezione circa l'idoneita' del Sostituto Procuratore della Repubblica a rappresentare l'ufficio di cui fa parte, in assenza di una designazione del capo dell'ufficio stesso specificamente riguardante il presente giudizio su conflitto di attribuzione. - v. anche sentenza n. 70/1985. - Sull'ammissibilita' del conflitto, ordinanza n. 470/1990.
E' inammissibile il conflitto tra poteri dello Stato promosso dalla Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Bolzano, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alla mancata costituzione di quest'ultimo nel giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione, in precedenza, sollevato contro lo Stato dalla Provincia di Bolzano, in cui venivano in discussione atti dell'autorita' giudiziaria ritenuti lesivi dalla Provincia ricorrente delle proprie competenze costituzionali. Pur se, invero, possa meritare attenzione l'esigenza di un'idonea rappresentanza e difesa dell'autorita' giudiziaria nei giudizi su conflitto di attribuzioni in cui sia coinvolto l'esercizio dei suoi poteri - esigenza al cui soddisfacimento mira il conflitto tra poteri all'esame -, tuttavia, alla stregua dell'ordinamento vigente, alla lacuna lamentata non puo' porre rimedio l'intervento normativo sollecitato alla Corte costituzionale, alla quale si chiede in sostanza, con il ricorso per conflitto tra poteri, che detti essa stessa una disciplina relativa alle procedure da seguire e ai poteri esercitabili dall'organo giudiziario interessato: una disciplina che - indipendentemente dalla congruita' delle specifiche soluzioni indicate dal ricorrente - verrebbe necessariamente a configurarsi come la predisposizione 'ex novo' di un complesso di regole che non puo' che essere posto nella sede competente a dettare norme nella materia dei giudizi costituzionali. La rilevata, assorbente, ragione d'inammissibilita' rende superfluo l'esame dell'eccezione circa l'idoneita' del Sostituto Procuratore della Repubblica a rappresentare l'ufficio di cui fa parte, in assenza di una designazione del capo dell'ufficio stesso specificamente riguardante il presente giudizio su conflitto di attribuzione. - v. anche sentenza n. 70/1985. - Sull'ammissibilita' del conflitto, ordinanza n. 470/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte