Sentenza 310/2000 (ECLI:IT:COST:2000:310)
Massima numero 25554
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
11/07/2000; Decisione del
11/07/2000
Deposito del 20/07/2000; Pubblicazione in G. U. 26/07/2000
Titolo
Previdenza e assistenza - Pensioni - Crediti maturati dagli aventi diritto, a seguito di sentenze di illegittimità costituzionale (n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994) - Modalita' di adempimento - Estinzione dei giudizi pendenti, con compensazione delle spese tra le parti - Asserita lesione del diritto alla tutela giurisdizionale, con indebita ingerenza nell'esercizio della funzione giurisdizionale - Non fondatezza delle questioni.
Previdenza e assistenza - Pensioni - Crediti maturati dagli aventi diritto, a seguito di sentenze di illegittimità costituzionale (n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994) - Modalita' di adempimento - Estinzione dei giudizi pendenti, con compensazione delle spese tra le parti - Asserita lesione del diritto alla tutela giurisdizionale, con indebita ingerenza nell'esercizio della funzione giurisdizionale - Non fondatezza delle questioni.
Testo
In materia di diritti di prestazione, anche costituzionalmente garantiti, deve riconoscersi al legislatore, in via di principio, la possibilita', quando si tratti di crediti relativi ad epoca anteriore al loro acclaramento - scaturiti da pronuncia di illegittimita' costituzionale delle norme che li escludevano e li limitavano - di prevederne il soddisfacimento con modalita' e in misura diverse rispetto ai casi normali ed, in tale contesto, anche di intervenire sui processi in corso, instaurati per chiedere il pieno soddisfacimento dei crediti medesimi, imponendone una definizione 'ex lege'. Nel qual caso, per escludere che sia menomato il diritto di azione, occorre accertare che il nuovo assetto dato dal legislatore alla materia non si traduca in una sostanziale vanificazione dei diritti azionati, ma attui una nuova disciplina del rapporto, tale da far venire meno le basi del preesistente contenzioso, in quanto realizzi - nella misura e con le modalita' ritenute dal legislatore compatibili con i limiti, ragionevolmente apprezzati, consentiti dalle circostanze nelle quali esso si e' trovato ad operare - le pretese fatte valere dagli interessati. Per tale profilo - e con specifico riguardo alle pretese vantate dagli interessati sulla base delle sentenze n. 495/1993 e n. 240/1994, con cui questa Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale, rispettivamente, dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (<>) e dell'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (<
In materia di diritti di prestazione, anche costituzionalmente garantiti, deve riconoscersi al legislatore, in via di principio, la possibilita', quando si tratti di crediti relativi ad epoca anteriore al loro acclaramento - scaturiti da pronuncia di illegittimita' costituzionale delle norme che li escludevano e li limitavano - di prevederne il soddisfacimento con modalita' e in misura diverse rispetto ai casi normali ed, in tale contesto, anche di intervenire sui processi in corso, instaurati per chiedere il pieno soddisfacimento dei crediti medesimi, imponendone una definizione 'ex lege'. Nel qual caso, per escludere che sia menomato il diritto di azione, occorre accertare che il nuovo assetto dato dal legislatore alla materia non si traduca in una sostanziale vanificazione dei diritti azionati, ma attui una nuova disciplina del rapporto, tale da far venire meno le basi del preesistente contenzioso, in quanto realizzi - nella misura e con le modalita' ritenute dal legislatore compatibili con i limiti, ragionevolmente apprezzati, consentiti dalle circostanze nelle quali esso si e' trovato ad operare - le pretese fatte valere dagli interessati. Per tale profilo - e con specifico riguardo alle pretese vantate dagli interessati sulla base delle sentenze n. 495/1993 e n. 240/1994, con cui questa Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale, rispettivamente, dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (<
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 38
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte