Ordinanza 311/2000 (ECLI:IT:COST:2000:311)
Massima numero 25556
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GUIZZI  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  11/07/2000;  Decisione del  11/07/2000
Deposito del 20/07/2000; Pubblicazione in G. U. 26/07/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Reati militari - Mancanza alla chiamata e lesioni personali aggravate (commesse da militare) - Giurisdizione dei tribunali militari - Mancata devoluzione dei reati alla cognizione del giudice ordinario, analogamente a quanto previsto (dalla legge 8 luglio 1998, n. 230) per il reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza - Lamentata irragionevolezza della disciplina, con disparità di trattamento sul piano della giurisdizione, nonche' violazione del principio del giudice naturale e dei limiti costituzionali alla giurisdizione militare in tempo di pace - Manifesta infondatezza delle questioni.

Testo
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli articoli 5, 151, 263 del codice penale militare di pace, in relazione all'art. 14, commi 2 e 3, della legge 8 luglio 1998 n. 230, denunciati, in riferimento agli articoli 3, 25, primo comma, e 103, terzo comma, della Costituzione, <>; e, in riferimento al solo art. 103, terzo comma, della Costituzione, degli artt. 5, 37, 223 e 263 del codice penale militare di pace, in relazione all'art. 151 dello stesso codice, <>. Di analoghe questioni e' gia' stata esclusa, infatti, la fondatezza nelle sentenze n. 73 del 1998 e n. 271 del 2000, nelle quali e' stato, tra l'altro, chiarito che, con la chiamata alle armi, sorge un dovere che, essendo ordinato all'immediato inserimento nelle Forze armate, e' idoneo a costituire un vincolo giuridico di appartenenza ed e' quindi da giustificare l'assoggettamento alla giurisdizione militare; che, pertanto, con le disposizioni censurate il legislatore non ha ecceduto il limite posto dall'articolo 103, terzo comma, della Costituzione, alla giurisdizione dei tribunali militari per il tempo di pace, giacche', in relazione al delitto di mancanza alla chiamata, tale giurisdizione riguarda un reato militare commesso da un appartenente alle Forze armate; che non puo' dirsi, inoltre, violato l'art. 25, primo comma, della Costituzione, poiche' i militari che incorrono nel reato di mancanza alla chiamata non vengono distolti dal giudice naturale precostituito per legge, che e' per essi il tribunale militare; ne' e' infine ipotizzabile alcuna lesione dell'art. 3 Costituzione, in ragione della diversita' di trattamento, sul piano della giurisdizione, dei reati di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza e di quelli di mancanza alla chiamata, la quale trova, invero, giustificazione nell'esigenza, non irragionevolmente apprezzata dalla legge n. 230 del 1998, di approntare, mediante l'espansione della giurisdizione del giudice ordinario, uno statuto unitario alle manifestazioni della coscienza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25  co. 1

Costituzione  art. 103  co. 3

Altri parametri e norme interposte