Ordinanza 312/2000 (ECLI:IT:COST:2000:312)
Massima numero 25557
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
11/07/2000; Decisione del
11/07/2000
Deposito del 20/07/2000; Pubblicazione in G. U. 26/07/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Competenza per territorio - Declaratoria di incompetenza, da parte del giudice - Trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente anche nel caso dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale - Lamentata irragionevolezza della disciplina, per equiparazione, nel trattamento, di situazioni diverse, con violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale - Manifesta infondatezza della questione.
Processo penale - Competenza per territorio - Declaratoria di incompetenza, da parte del giudice - Trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente anche nel caso dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale - Lamentata irragionevolezza della disciplina, per equiparazione, nel trattamento, di situazioni diverse, con violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, comma primo del codice di procedura penale - nella parte in cui prevede la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente anche nel caso di reati per i quali, ai sensi del citato art. 51, comma 3-bis, la funzione di pubblico ministero e' attribuita a quello presso il tribunale del capoluogo del distreto nel cui ambito ha sede il giudice competente - sollevata in riferimento agli artt. 112 e 3 della Costituzione. Dei due parametri evocati, il primo e' infatti inconferente - per essere la questione attinente ad un momento successivo all'esercizio dell'azione penale di cui l'art. 112 sancisce l'obbligatorieta' - e il secondo (art. 3) non risulta correttamente invocato, poiche' nessuna seria ragione di ordine costituzionale viene adottata a sostegno della richiesta mirante alla rottura della identita' di regolamento processuale per la fase del giudizio e alla creazione di riti differenziati, ov'e' sovrana la discrezionalita' del legislatore. Precedenti: - sentenze nn. 460/1995 e 280/1995, relativamente all'art. 112 Costituzione. - ordinanza n. 15/2000, sulla discrezionalita' del legislatore in tema di riti differenziati.
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, comma primo del codice di procedura penale - nella parte in cui prevede la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente anche nel caso di reati per i quali, ai sensi del citato art. 51, comma 3-bis, la funzione di pubblico ministero e' attribuita a quello presso il tribunale del capoluogo del distreto nel cui ambito ha sede il giudice competente - sollevata in riferimento agli artt. 112 e 3 della Costituzione. Dei due parametri evocati, il primo e' infatti inconferente - per essere la questione attinente ad un momento successivo all'esercizio dell'azione penale di cui l'art. 112 sancisce l'obbligatorieta' - e il secondo (art. 3) non risulta correttamente invocato, poiche' nessuna seria ragione di ordine costituzionale viene adottata a sostegno della richiesta mirante alla rottura della identita' di regolamento processuale per la fase del giudizio e alla creazione di riti differenziati, ov'e' sovrana la discrezionalita' del legislatore. Precedenti: - sentenze nn. 460/1995 e 280/1995, relativamente all'art. 112 Costituzione. - ordinanza n. 15/2000, sulla discrezionalita' del legislatore in tema di riti differenziati.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte